Luglio-Agosto-2012
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXIX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2012 20 «Ai fini di cui ...il dirigente scolastico atti- va i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio». Art. n. 4 comma 2 «e»: Nell’esercizio dell’autonomia didattica... le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: e ) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. Art. n. 5 comma 1: Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espres- sione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di cia- scun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi inno- vativi e il miglioramento dell’offerta forma- tiva. Art. n. 6 comma 1 «c»: Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo te- nendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro: c ) l’innovazione metodologica e discipli- nare. Art. n. 7 comma 1 e 2: Le istituzioni scolastiche possono pro- muovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. L’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento. Art. n. 7 comma 6 «a»: Nell’ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l’al- tro a: a ) la ricerca didattica e la sperimenta- zione. Art. n. 7 comma 8: «Le scuole, sia singolarmente che colle- gate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie ope- ranti sul territorio che intendono dare il lo- ro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi». Art. n. 9 comma 1: «Le istituzioni scolastiche, singolarmen- te, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta forma- tiva che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti». Dal DPR n. 77 del 15 aprile 2005: Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro. Art. n. 1 comma 2: «I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la re- sponsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite conven- zioni con le imprese, o con le rispettive as- sociazioni di rappresentanza, o con le ca- mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e priva- ti, ivi inclusi quelli del terzo settore, dispo- nibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro». Dal Protocollo n. AOOUFGAB/2081/GM DEL 06.03.2009: Sulle misure di accompa- gnamento del riordino dell’Istruzione Su- periore (Delivery Unit) «Considerato che, in attesa della messa a regime dei nuovi ordinamenti degli Istituti Tecnici a partire dall’anno scolastico 2010/2011, si ritiene opportuno attuare sperimentalmente, nell’anno scolastico 2009/2010, le principali innovazioni orga- nizzative, metodologiche e didattiche pre- viste dalle norme sopra richiamate e dai do- cumenti predisposti dalla citata Commissio- ne negli Istituti Tecnici interessati di alcune regioni, considerate rappresentative dei di- versi contesti territoriali del Paese». «Considerato che, ..., si rende necessa- rio costituire un’apposita «Unità di conse- gna» dell’innovazione, denominata «Delive-
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