Maggio-Giugno 2019

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVI - Numero 5-6 - Maggio-Giugno 2019 28 L’autonomia scoLastica E iL ProGEtto rEGionaLista i l dibattito sul regionalismo differenzia- to ha esaminato perlopiù il versante delle risorse economiche ed anche per il settore dell’istruzione lo sguardo è an- dato agli stipendi maggiorati che alcune proposte promettono al personale nel caso di passaggio a ruoli regionali. La costitu- zione consente autonomie differenziate e, per quanto riguarda la garanzia dei diritti individuali e sociali, ci sono delle clausole di salvaguardia nei livelli essenziali delle prestazioni che vanno finanziati su tutto il territorio nazionale e nei fondi perequativi per quelle regioni aventi scarsa capacità fiscale. sarebbe il caso di esaminare altri punti di vista, come ad esempio quello progettuale e professionale, per vedere se una diversa ini- ziativa dei territori può migliorare la capaci- tà di interpretare le esigenze delle diverse comunità e, partendo dal basso, conferire qualità all’intero sistema nazionale. La difesa delle autonomie territoriali è un valore costituzionale ed una modalità di promuovere il processo di democratizzazio- ne della società e quindi anche della scuo- la. L’istituzione del distretto scolastico nel lontano 1974 era la prima occasione per confermare il principio di un sistema forma- tivo istituito dalla repubblica ma gestito dalla società. Questo avviava percorsi di partecipazione interni ed esterni agli istitu- ti, tesi a realizzare la loro autonomia e l’autogoverno. L’impianto statalistico casati-Gentile sal- damente tenuto dall’apparato amministrati- vo ha ridotto gli organi collegiali ad una de- mocrazia formale, senza poteri decisionali: esserci non ha voluto dire contare, ed anco- ra oggi ci esercitiamo in un inutile rito delle elezioni dei rappresentanti. L’idea dell’au- tonomia però continuò in modo carsico a maturare fino ad arrivare al conferimento della personalità giuridica alle scuole, in un periodo di decentramento delle competen- ze dello stato e di riforma degli Enti Locali. Esse vennero riorganizzate, affidando la programmazione delle rete dei servizi alle regioni, con processi di aggregazione sulla scorta delle unioni dei piccoli comuni. sebbene la legge dicesse che l’autono- mia era riconosciuta alle istituzioni scolasti- che, sembrò invece solo concessa, perché questo riconoscimento non avrebbe cambia- to nulla sul piano dei poteri reali in fatto di governance , di finanziamenti, di uso del personale, ecc. anzi semmai ci fosse stato chi volesse far assomigliare la scuola auto- noma ad un comune, il dPr 275/1999, unico provvedimento che entrò nel merito di que- sta nuova condizione, affermò che per la scuola si trattava di «autonomia funziona- le», cioè nell’ambito delle funzioni attribui- te e governate dallo stato centrale. in questo periodo ci fu il secondo spar- tiacque e cioè chi voleva una scuola del ter- ritorio, che entrasse a far parte delle auto- nomie locali, pur all’interno di un sistema nazionale, il quale avrebbe dovuto essere governato da norme generali (art. 117 della costituzione) e rispondere a standard ormai divenuti almeno europei. ma c’è anche chi ancora oggi difende il centralismo come comportamento uniforme di fronte ai con- tenuti, quelli passati indenni al confronto con la modernità, sinonimo di aderenza alla tradizione culturale ed alla qualità degli ap- prendimenti. L’autonomia didattica, con una classe docente adeguata, non mette a rischio nulla circa le opportunità, classiche e moderne, da offrire ai giovani, e per quanto riguarda i risultati basti guardare al trentino: massima autonomia, anche nel- l’assunzione e retribuzione del personale, massima qualità. di fronte al prevalere dell’influenza eco- Gian Carlo Sacchi, Esperto di politica scolastica

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