La Scuola e l'Uomo - n. 3-4- Marzo-Aprile - 2024

42 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXI- Numero 3-4 - Marzo-Aprile 2024 AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER USUFRUIRNE? Il tempo di preavviso è legato all’esigenza della comunicazione. Generalmente il preavviso da rispettare per presentare la comunicazione del permesso in oggetto viene fissato in 5 giorni prima della fruizione del permesso stesso. Si sottolinea che è una comunicazione che il docente presenta a scuola e non è una richiesta, a cui ci si attiene dopo una concessione da parte del DS. Infatti, il permesso retribuito va comunicato e non richiesto. Rientra tra i diritti attribuiti e non concessi. In pratica l’amministrazione scolastica non può rifiutarsi di riconoscere questi 3 giorni di permesso retribuito. Resta fermo che il poterne usufruire, laddove non sussiste l’urgenza di assentarsi, dovrà agevolare, per quelle giornate di assenza del docente, la sostituzione dello stesso. Pertanto, il prevedere alcuni accorgimenti nel Contratto Integrativo d’Istituto, durante la contrattazione interna alla scuola, potrebbe fornire indicazioni anche per eventuali urgenze non preventivabili. Il Regolamento di istituto, poi, potrebbe prevedere anche delle specifiche indicazioni sui giorni in cui sarà possibile fruire dei permessi. Ad esempio il DS potrebbe disporre, insieme agli organi collegiali, un regolamento apposito prevedendo un tetto massimo di richieste giornaliere (salvo quelle a carattere d’urgenza), in modo tale da poter garantire l’attività scolastica in termini di qualità e quantità oppure disponendo la non autorizzazione al permesso per motivazioni non idonee quali, allungare il week end, o perché privo di documentazione. Il Dirigente Scolastico, può disporre su questa tipologia di assenza la sostituzione con nomina di personale docente supplente breve, a tutela del diritto allo studio da parte degli alunni. FAQ n. 1) IL 18 GENNAIO 2024 È STATO SOTTOSCRITTO IL CCNL DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2019-21. QUALI LE NOVITÀ PER I DOCENTI RISPETTO ALL’USUFRUIRE DEI TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO? Per i docenti a contratto indeterminato nulla è stato modificato rispetto al precedente CCNL del Comparto Scuola. L’art. 35 del nuovo CCNL 2019-21, stabilisce al comma 12 che tali permessi potranno essere usufruiti già in questo anno scolastico anche dai docenti precari nella piena forma di retribuzione. Nello specifico potranno usufruire dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari i supplenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno. Restano esclusi i supplenti brevi, anche nel caso abbiano in essere un unico contratto fino al termine delle lezioni. Non ha importanza, sempre nel caso dei precari al 30 giugno e/o al 31 agosto, se questi hanno un contratto in essere, stipulato da GAE, GPS, graduatorie d’istituto o tramite MAD. Ed ancora, un chiarimento dell’ARAN di questi giorni, rimarca che ai sensi dell’articolo 35 comma 12 del CCNL, firmato il 18 gennaio 2024, i docenti precari al 30 giugno e/o al 31 agosto, se hanno già usufruito dei 3 giorni per motivi personali (senza retribuzione), a partire dal 19 gennaio possono fruire interamente dei tre giorni di permesso retribuito senza alcun riproporzionamento (in rapporto ai restanti mesi dell’anno scolastico) e senza alcuna riduzione (in considerazione dei permessi non retribuiti eventualmente già fruiti). FAQ n. 2) SEMPRE RISPETTO AI 3 GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO, C’È UN TEMPO DI PREAVVISO CHE VA RISPETTATO PER LA RICHIESTA? ED INOLTRE, SI È TENUTI AD ASPETTARE di Luigina Palazzo, Consulente sindacale F A Q Professione docente a cura di Andrea Codispoti, Luigina Palazzo, Rossella Verri SETTORE CCNL SCUOLA – FAQ su diritti e doveri dei lavoratori della scuola – CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2019-21

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