Marzo-Aprile 2017
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIV - Numero 3-4 - Marzo-Aprile 2017 42 la presenza di due autisti in caso di viaggio superiore alle 9 ore giornaliere ovvero ga- rantire un riposo non inferiore a 45 minuti per durate inferiori. Inoltre prevede una polizza assicurativa contro gli infortuni per i partecipanti, con un costo relativo, per gli alunni, compreso nella quota di partecipazione versata. Quanto al numero degli accompagnatori indica che debba essere prevista la presen- za di almeno un accompagnatore ogni quin- dici alunni. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prio- ritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità dello svantaggio. Profili di responsabilità e di attenzione ribaditi e per certi versi ampliati anche dalla più recente giurisprudenza. La recente giurisprudenza, infatti, sot- tolinea la necessità di un obbligo di dili- genza preventiva, ad esempio attenta scelta dei vettori, delle strutture alber- ghiere che non presentino, al momento della scelta, rischi evidenti per l’incolumi- tà degli allievi. Su tutti i docenti impegna- ti nelle attività di accompagnamento degli alunni nelle gite scolastiche grava un ob- bligo di diligenza preventiva, e tale obbli- go impone loro preliminarmente l’onere di reperire le strutture alberghiere il più pos- sibile sicure. È quanto statuisce la Corte di Cassazione (con la recente sentenza n. 1769/2012), precisando peraltro che i docenti devono anche controllare le singole stanze dove al- loggiano i ragazzi, perché se qualcuno si fa male su di loro incombe il rischio di una condanna per il risarcimento dei danni su- biti dagli allievi. Nel caso indicato, dalla citata senten- za, una studentessa si era ferita grave- mente, precipitando da una terrazza dell’albergo dove alloggiava durante una gita scolastica. I genitori dell’allieva ricorrevano alle vie legali, formulando una richiesta di risarci- mento dei danni nei confronti del MIUR, della struttura alberghiera e dell’istituzio- ne scolastica. Nell’atto di citazione i genitori della ra- gazza denunciavano la «mancanza di con- trollo e di sorveglianza degli alunni da par- te del docente accompagnatore e la caren- za di sicurezza dell’albergo». Sia il giudice monocratico in primo grado che la Corte d’Appello in secondo grado, respingevano la domanda risarcitoria, fa- cendo rilevare che gli studenti erano pros- simi alla maggiore età e dotati «di un pro- prio senso del pericolo». Di opposto parere la Suprema Corte di Cassazione, che ha ribaltato le due senten- ze precedenti, ricordando che «incombe sull’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza». Nel caso in esame pertanto, i docenti avrebbero dovuto accertare come dalle ca- mere fosse troppo agevole, per gli allievi in gita, accedere al solaio di copertura, e con- seguentemente adottare misure idonee a scongiurare tale pericolo. L’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’isti- tuto l’obbligazione di vigilare sulla sicurez- za e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolasti- ca in tutte le sue espressioni, all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo ad una sequenza causale non evitabi- le e comunque imprevedibile, neppure me- diante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica, e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche; salva però la va- lutazione dell’apporto causale della condot- ta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell’art. 1227 codice civile. Responsabilità sicuramente «forti» per i docenti e per l’istituzione scolastica nel suo complesso.
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