Marzo-Aprile 2017
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIV - Numero 3-4 - Marzo-Aprile 2017 38 specifici di apprendimento come una «limi- tazione importante per alcune attività del- la vita quotidiana» sottolineando, però, la presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di defi- cit sensoriali. Il Legislatore esclude, pertan- to, in modo chiaro la presenza di minorazio- ni anche se riconosce una «disabilità» diffe- rente rispetto a quella considerata nella Legge 104/92. Nel successivo decreto attua- tivo della L. 170/2010, il DM 5669 del 12 luglio 2011 , sono allegate le « Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’appren- dimento », nelle quali é possibile trarre al- cune indicazioni sia per realizzare interven- ti didattici individualizzati e personalizzati, sia riguardo l’utilizzo di strumenti compen- sativi per facilitare gli studenti nello studio, nonché riguardo le misure dispensative che consentono di non svolgere alcune presta- zioni rese difficoltose dal disturbo. Gli orientamenti, da tempo presenti in al- tri Paesi europei, si concretizzano nel nostro quadro normativo con la Direttiva del 27 di- cembre 2012 relativa agli «Strumenti d’in- tervento per alunni con bisogni educativi spe- ciali e organizzazione territoriale per l’inclu- sione scolastica» e con le successive Circolari (n. 8 del 06 marzo 2013) e Note (del 27/06/2013, del 22/11/2013), con le quali il Ministero introduce il concetto «psicopedago- gico» di Bisogni Educativi Speciali e fornisce indicazioni organizzative e chiarimenti sul- l’inclusione scolastica di tutti gli alunni in si- tuazione di difficoltà, anche di quelli che non siano clinicamente certificabili. Già nella premessa della Direttiva, il di- ritto di personalizzazione del percorso for- mativo si estende ad ogni alunno che «…con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o an- che per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta». Il Ministero potenzia la cultura dell’inclu- sione e volge lo sguardo sull’aspetto peda- gogico del campo di intervento suggerendo, per l’individuazione degli alunni in difficol- tà, il modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che «considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale» ; ma, nel- l’ottica di una reale inclusione dei B.E.S. nella scuola, e per una buona qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, il Ministero pone la necessità di «…un appro- fondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari ». La Direttiva, estende a tutti gli studenti in situazione di disagio e/o di difficoltà d’apprendimento il diritto alla personalizza- zione dell’apprendimento comprendendo, nell’area dei Bisogni Educativi Speciali, tre grandi sotto-categorie: 1) quella della disabilità, in cui rientrano gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92; 2) quella dei disturbi evolutivi specifici, in cui rientrano gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (diagnosticati ai sensi della Legge 170/10) e con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzio- ne e dell’iperattività (ADHD); 3) quella degli altri BES, cioè degli stu- denti con svantaggio socio-economico, lin- guistico, culturale per i quali si prevedono interventi, a carattere transitorio, «messi in atto per il tempo strettamente necessario» (es: studenti di recente immigrazione, ap- partenenti a culture diverse e con difficoltà derivanti dalla poca conoscenza della cultu- ra e della lingua italiana). Concludiamo, invitando tutti i colleghi a riflettere sul noto pensiero di Don Milani in «Lettera ad una professoressa» : «...Voi dite di aver bocciato i cretini e gli svogliati. Al- lora sostenete che Dio fa nascere i cretini e gli svogliati nelle case dei poveri. […] Se un compito è da quattro io gli do quattro. E non capiva, poveretta, che era proprio di questo che era accusata. Perché non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali fra disuguali …». (4) Stranieri di «seconda generazione» sono i figli degli immigrati, ragazzi nati in Italia, oppure arrivati nel Pae- se in tenera età o già in fase adolescenziale.
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