Marzo-Aprile-2013

modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scola- stiche, sono comunicati al direttore ge- nerale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegna- re al dirigente scolastico in sede di con- ferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4. ART. 7 (Disposizioni particolari per la Regione au- tonoma Valle d’Aosta e per le province au- tonome di Trento e di Bolzano) 1. La Regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano realizzano le finalità del presente regola- mento nell’ambito delle competenze ri- conosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3. 2) Le periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e competenze degli stu- denti si svolgono sulla base di protocolli con l’Invalsi. ART. 8 (Norme finali e transitorie) 1. Sono abrogati: a) gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5 e 3 del de- creto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; b) il decreto del Presidente della Repub- blica 21 novembre 2000, n. 415, rela- tivo all’organizzazione dell’Indire, e il decreto del Presidente della Repub- blica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all’organizzazione degli Istituti regio- nali di ricerca educativa (Irre). 2. Il contingente ispettivo è determinato nel regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi- ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 24 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 3-4 - Marzo-Aprile 2013

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