Marzo-Aprile-2013
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 3-4 - Marzo-Aprile 2013 22 fine, sulla base dei criteri generali definiti con direttiva del Ministro, l’Invalsi con propria deliberazione stabilisce, entro 60 giorni dall’ema- nazione della direttiva stessa, le mo- dalità di costituzione e gestione di detto elenco; esso cura altresì la for- mazione degli ispettori che parteci- pano ai citati nuclei; g) redige le relazioni al Ministro e i rap- porti sul sistema scolastico e forma- tivo, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, in modo tale da consentire an- che una comparazione su base inter- nazionale; h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza del- l’Italia. ART. 4 (Indire) 1. L’Indire concorre a realizzare gli obiettivi dell’S.N.V. attraverso il supporto alle isti- tuzioni scolastiche nella definizione e at- tuazione dei piani di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risul- tati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di in- novazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, atti- vando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché in- terventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, ammini- strativo, tecnico e ausiliario e dei diri- genti scolastici, anche sulla base di ri- chieste specifiche delle istituzioni scola- stiche. ART. 5 (Contingente ispettivo) 1. Il contingente ispettivo concorre a rea- lizzare gli obiettivi dell’S.N.V. parteci- pando ai nuclei di valutazione di cui all’articolo 6, comma 2. Il numero di di- rigenti che ne fanno parte è individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolte da tale categoria di personale, con de- creto del Ministro nell’ambito della do- tazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzio- ne dirigenziale non generale sono confe- riti dal direttore generale per gli ordina- menti scolastici e l’autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali de- gli Uffici scolastici regionali, ai sensi del- l’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I direttori generali di cui al comma 1 ren- dono conoscibili, anche mediante pubbli- cazione di apposito avviso sul sito istitu- zionale del Ministero, il numero e la tipo- logia dei posti disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle atti- vità oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione. 3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all’articolo 2, comma 5, in rappre- sentanza del contingente ispettivo è de- signato dal direttore generale per gli or- dinamenti scolastici e l’autonomia scola- stica del Ministero. Il relativo incarico è rinnovabile una sola volta. ART. 6 (Procedimento di valutazione) 1. Ai fini dell’articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovaluta- zione, sulla base dei protocolli di valuta- zione e delle scadenze temporali stabili- te dalla conferenza di cui all’articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed è assi- curato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 a decorrere dal 2013 e dalle risorse previste a legislazione vi-
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