Marzo-Aprile-2013

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 3-4 - Marzo-Aprile 2013 20 REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l’articolo 87 della Costituzione; [...OMISSIS...] SULLA PROPOSTA del Ministro dell’istru- zione, dell’università e della ricerca; EMANA il seguente regolamento: ART. 1 (Definizioni e soggetti) 1. Ai fini del presente regolamento si appli- cano le seguenti definizioni: a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazio- ne del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’articolo 2, comma 4– undevicies , del decreto-legge 29 di- cembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; c) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 2. L’S.N.V. è costituito dai seguenti sogget- ti: a) Invalsi: Istituto nazionale per la valu- tazione del sistema di istruzione e for- mazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286; b) Indire: Istituto nazionale di documen- tazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all’articolo 19, comma 1, del de- creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu- glio 2011, n. 111; c) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla do- tazione organica dirigenziale del Ministe- ro, che svolgono l’attività di valutazione nei nuclei di cui all’articolo 6 del presen- te decreto. 3. Concorrono altresì all’attività di valuta- zione: a) la conferenza: conferenza per il coor- dinamento funzionale dell’S.N.V., di cui all’articolo 2, comma 5, del presente de- creto; b) i nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, da un dirigente tecnico del contingen- te ispettivo e da due esperti scelti dal- l’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f). ART. 2 (Obiettivi e organizzazione dell’S.N.V.) 1. Ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendi- menti, l’S.N.V. valuta l’efficienza e l’ef- ficacia del sistema educativo di istruzio- ne e formazione in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legi- slativo 19 novembre 2004, n. 286. Esso si compone dell’Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, dell’Indire e del contingente ispettivo. 2. L’S.N.V. fornisce i risultati della valuta- zione di cui al comma 1 ai direttori gene- rali degli uffici scolastici regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici ai sen- si dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo- dificazioni. 3. Con la direttiva di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 no-

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