Marzo 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 3 - Marzo 2020 XVIII protezione, la limitazione degli spostamenti all’interno dei siti produttivi. Una serie di misure, queste, rigorose e limitative, di rea- le stato emergenziale, che la popolazione è tenuta a rispettare per limitare il diffondersi dell’epidemia. In seguito sono state emanate altre nor- me, tra cui va segnalata la necessità di pro- durre autocertificazione per qualsiasi tipo di spostamento dalla propria abitazione che è consentito solo per motivi di lavoro, salute ed altri motivi indifferibili. I Sindaci dei comuni hanno poi procedu- to, con propri provvedimenti, alla chiusura di parchi pubblici e spazi ricreativi pubblici recintati. In seguito è stato emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. decreto «Cura Ita- lia» , un maxi-provvedimento che contiene una serie di misure di natura economica per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria sul piano economico di famiglie, imprese e lavoratori. Il Decreto prevede una spesa complessiva di circa 25 miliardi, una vera e propria manovra finanziaria. In particolare, vanno segnalate le seguen- ti misure per le famiglie: congedi parentali aggiuntivi di 15 giorni per genitori con figli minori fino a 16 anni, retribuiti del 50% per i figli fino a 12 anni di età e senza limiti per figli disabili; voucher babysitter di € 600 e, per operatori sanitari e forze di polizia, di € 1000; sospensione delle rate dei mutui pri- ma casa per i lavoratori in CIG e per i tito- lari di P. IVA a fronte di un calo apprezza- bile del fatturato, senza requisiti di reddito ISEE; la possibilità di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19; permessi retribuiti ai lavoratori ex L. 104, nella misura di 12 giorni aggiuntivi per i mesi di marzo e aprile 2020; diritto di pretendere il lavoro agile per chi ha un nucleo familiare con disabili ospitati in strutture chiuse a causa dell’emergenza; so- spensione dei pagamenti di cartelle e atti di riscossione; sospensione dei contributi previ- denziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per le COLF dal mese di febbraio al mese di maggio 2020. Per il funzionamen- to della Scuola nel periodo dell’emergenza si prevede che il personale scolastico lavori da casa tranne che per attività indifferibi- Il DPCM 9 marzo 2020 estende poi le mi- sure previste dal DPCM 8 marzo a tutto il ter- ritorio nazionale indicando tutta l’Italia zona protetta fino al 3 aprile 2020. Il successivo DPCM 11 marzo 2020, con- siderati l’evolversi della situazione epi- demiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, - che nel frattem- po l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito pandemia - constatato l’incre- mento dei casi in Italia, ritiene necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimen- to e gestione dell’emergenza da COVID-19, anche a garanzia di uniformità di attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale. Le misure previste sono ef- ficaci fino al 25 marzo 2020. In particolare, si prevede la sospensione su tutto il terri- torio nazionale delle attività commerciali al dettaglio, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, ristoranti (salvo mense, ristorazione a domi- cilio, punti vendita presso aree di servizio lungo la rete stradale e autostradale, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali); sono altresì sospese le attivi- tà di parrucchiere, barbiere, estetista. Fan- no eccezione le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole, le quali dovranno garantire comunque la distanza interpersonale di un metro. In un apposto allegato vengono elencate altre attività che possono restare aperte, tra cui, fra gli altri, esercizi vari di generi alimentari, esercizi di commercio di carburante, di informatica e telecomunicazione, ferramenta, termoi- draulica e affini, igiene personale, articoli medicali e ortopedia, distributori automati- ci e vendita on line o per corrispondenza. Fanno altresì eccezione i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività del set- tore agricolo, agroalimentare e zootecnico. È fatta salva la possibilità per le autorità competenti di ridurre o sopprimere i servizi di trasporto pubblico per interventi sanitari necessari, garantendo servizi minimi. Vie- ne raccomandato ancora il massimo utilizzo dello strumento del lavoro agile, l’incentivo alle ferie e congedi, la sospensione delle at- tività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione, l’adozione di mascherine di
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=