Marzo 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 3 - Marzo 2020 XVII In data 8 marzo 2020 viene emanato un nuovo DPCM con una rimodulazione delle aree già interessate dalle misure restrittive e l’individuazione di ulteriori misure a ca- rattere nazionale. Nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Ales- sandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia si ordina di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita e all’interno , salvo che per comprovate esigenze lavora- tive o situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il pro- prio domicilio, abitazione o residenza. Si raccomanda per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre di rimanere presso il proprio domicilio, mentre per chi è sottopo- sto a quarantena è fatto divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione. Sono so- spesi eventi e competizioni sportive di ogni tipo salvo che per gli atleti professionisti, ma a porte chiuse senza pubblico. Vengono chiu- si gli impianti sciistici. Il DPCM raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di pro- muovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie per i lavoratori . Que- sto ha provocato la reazione delle principa- li sigle sindacali sul presupposto che, come corollario della limitazione al minimo degli spostamenti, il non recarsi al lavoro è agito nell’interesse dell’intera collettività e non a vantaggio del singolo che non presta il ser- vizio. Viene poi riconfermata la sospensione di ogni genere di evento in luogo pubblico e privato, nonché la sospensione delle attività didattiche in presenza su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020. Va citato, ancora, che le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00 nel ri- spetto della distanza di un metro tra le per- sone; quest’ultima circostanza va garantita anche dagli esercenti altre attività commer- ciali. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché i centri commerciali e mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. Inoltre, vengo- no ribadite la altre misure già citate. Le mi- sure adottate sono efficaci fino alla data del 3 aprile 2020. caricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, se non è garantito il ri- spetto della distanza di sicurezza interper- sonale di almeno un metro; viene poi riba- dito quanto detto in precedenza riguardo la sospensione delle competizioni sportive e delle attività didattiche , con conseguente attivazione della didattica a distanza, ma con estensione a tutto il territorio naziona- le ; lo stesso dicasi per gli altri provvedimenti già citati in precedenza in relazione a zone circoscritte. In particolare, è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con mul- timorbilità ovvero con stati di immunode- pressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evi- tare comunque luoghi affollati; si prevede che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Or- ganizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e suc- cessive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per terri- torio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta: in tal caso l’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmen- te competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare. Le misure previste si prevedono efficaci fino al 3 aprile 2020. Anche l’ UCIIM si è adeguata alle prescri- zioni normative: con comunicazione pro- tocollata, la Presidente nazionale Rosalba Candela ha sospeso dapprima nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, La- zio e Veneto (in data 23 febbraio 2020) e poi su tutto il territorio nazionale (in data 4 mar- zo 2020) ogni incontro che comporti forme aggregative e chiudendo gli uffici nazionali, prevedendo per le dipendenti il telelavoro.
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