gennaio-febbraio 2018

gie che richiedono terapie salvavita, la cau- sa di servizio riconosciuta «che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima» alle prime tre categorie della Tabella A o E del DPR n. 834/1981, e gli «stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%» (anche tale ultima restri- zione relativa ad una invalidità superiore ai 2/3 è una novità). Restano fuori dunque gli infortuni sul lavoro e la circostanza di esse- re stato già sottoposto a visita di controllo nel periodo di prognosi indicato nel certifi- cato medico. Le VMC pertanto possono es- sere effettuate anche a cadenza sistemati- ca e ripetitiva, cioè essere disposte in ma- niera ricorrente e ripetuta ed anche più vol- te durante uno stesso periodo di malattia. Non possiamo omettere di fare cenno al- la circostanza che il docente assente per malattia possa allontanarsi dal luogo che ha indicato per la reperibilità. Ciò è consentito solo per effettuare visite mediche, presta- zioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a ri- chiesta, documentati: il docente è tenuto a darne preventiva comunicazione all’ammi- nistrazione che, a sua volta, ne dà comuni- cazione all’Inps. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustifica- to mediante la presentazione della attesta- zione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica (art. 55 septies co. 5 bis D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 18 D. Lgs. 75/2017; art. 55 septies co. 5 ter; art. 6 Decreto 17 ottobre 2017, n. 206). Non rientrano tra i giustificati motivi, come da giurisprudenza costante, l’essersi recato in farmacia, ove non sia provata l’urgenza e l’indifferibilità dell’acquisto delle medicine o l’essersi recato dal medico curante per ri- tirare una ricetta. Anche qui rileva il dovere generale di diligenza al fine di favorire il più sollecito recupero delle energie psicofi- siche da parte del lavoratore. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indiriz- zo indicato, come recita l’art. 7 del Regola- mento menzionato, è data immediata co- municazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta. In tal caso il medico fi- scale rilascia apposito invito a visita ambu- latoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competen- te per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario. Non spetta all’INPS istruire, esaminare e valutare la giustificabilità dell’assenza nel domicilio indicato dal lavoratore, o di sua mancata presentazione a visita ambulato- riale: in tali casi saranno date comunicazio- ni al datore di lavoro affinché effettui le sue valutazioni. Il medico che effettua la VMC è tenuto a redigere un verbale, ex art. 5 Regolamento, da trasmettere all’INPS in modalità telema- tiche, contenente la valutazione medico le- gale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. Il verbale viene messo a disposizione del dipendente mediante appo- sito servizio telematico predisposto dal- l’INPS ed è reso tempestivamente disponibi- le, mediante il servizio presente sul Portale dell’Istituto, al datore di lavoro pubblico. L’art. 8 del citato Regolamento contem- pla l’ipotesi che il lavoratore non accetti l’esito della visita effettuata dal medico fi- scale: in tal caso dovrà eccepire e sottoscri- vere il dissenso seduta stante e verrà invita- to a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. In caso di rifiuto a fir- mare, la sostanza non cambia in quanto il medico fiscale informa l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. L’art. 9 del Regolamento, invece, disci- plina il rientro anticipato dal lavoro. In caso di guarigione anticipata, il dipendente è te- nuto a richiedere un certificato sostitutivo, che sarà rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo. 42 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2018

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