gennaio-febbraio 2018

41 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2018 ni di malattia relative ai certificati ricevuti, sempre secondo modalità telematiche. L’art 17 co. 10 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola impone al dipendente l’obbligo di avvertire della sua assenza l’Istituto scolastico o educativo in cui pre- sta servizio non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, an- che nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza; la norma usa l’avverbio «tem- pestivamente» a voler dire che l’avviso de- ve esser dato dal lavoratore utilizzando il sistema più rapido (normalmente il telefo- no) in modo da poter consentire al Dirigen- te scolastico, nel nostro caso, di poter prov- vedere alla sostituzione del docente o per- sonale ATA; inoltre l’indicazione «non oltre l’inizio dell’orario di lavoro» sta ad indicare il momento di apertura della scuola e non il particolare orario di servizio del lavoratore, che potrebbe essere differente. La Corte di Cassazione ha più volte ricordato che co- munque sussiste in capo al lavoratore un dovere generale di diligenza che va rispet- tato in ogni fase della procedura che viene descritta. Alla luce di tale dovere di diligen- za, ad esempio, va risolta l’annosa questione della comunicazione da parte di un docente della durata dell’assenza prima ancora che venga visitato dal suo medico curante, al fi- ne di consentire all’Istituzione scolastica di provvedere alla sostituzione, in base ai gior- ni comunicati, con un supplente o utilizzan- do personale interno: il docente dovrà quindi comunicare una presumibile scadenza della prognosi con un termine che possa apparire congruo al suo stato morboso. Abbiamo accennato all’obbligo da parte del medico curante di trasmettere per via telematica all’Istituto Nazionale di Previ- denza Sociale la certificazione medica con- cernente le assenze dei lavoratori per ma- lattia. Nel caso di inosservanza si configura un illecito disciplinare e, in caso di reitera- zione, si arriva ad applicare la sanzione del licenziamento per i medici strutturati, men- tre per quelli in convenzione con le aziende sanitarie locali, si applica la decadenza dal- la convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Naturalmente l’ipotesi di illecito disciplinare si prefigura se ricorrono sia l’elemento oggettivo della inosservanza dell’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa (con esclusione, quindi, in caso di guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico). Nell’applicare le sanzioni si seguo- no sempre i criteri di gradualità e proporzio- nalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. Il docente assente dal lavoro per malat- tia deve rendersi reperibile in determinate fasce orarie, durante le quali appunto sarà disponibile per eventuali VMC; per queste si richiedeva una armonizzazione rispetto al settore privato, circostanza che non è stata invece recepita negli ultimi provvedimenti normativi, pertanto restano quelle già pre- viste, ovvero dal lunedì alla domenica (compresi quindi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Sette sono perciò le ore di reperibilità per i dipendenti pubblici, mentre restano quattro per i privati (10.00-12.00 e 17.00-19.00). Tale disarmonia, che rileva anche nel nuovo Regolamento per «l’accertamento delle as- senze dal servizio per malattia», adottato con il Decreto 17 ottobre 2017, n. 206, da un lato vanifica una dei maggiori punti di forza dell’art. 18 D. Lgs. 75/2017, che ap- punto in tale parte non viene attuato, d’al- tro lato non aiuta la realizzazione di econo- mie di scala, cui si tende nell’ottica di un risparmio di costi per la P.A. e che sono connesse alla scelta di aver istituito un Polo Unico per le VMC, come abbiamo visto. Il docente ammalato si renderà reperibile naturalmente nel luogo di residenza (o di sua dimora abituale), già noto all’Istituzione scolastica di appartenenza. Nel caso in cui si trovi in luogo diverso da questo, deve comu- nicare al medico che rilascia il certificato il nuovo o temporaneo indirizzo di reperibilità (come specificato anche nella Circolare Fun- zione Pubblica 19 marzo 2010, n. 1, Prot. n. 74, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Di- partimento della Funzione pubblica). Un altro aspetto nuovo da considerare è la diminuzione da cinque (così come previ- sto nel Decreto Brunetta del 18 dicembre 2009, n. 206) a tre cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità. Il citato Regola- mento riconosce infatti come ipotesi di esclusione dalla reperibilità solo le patolo-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=