gennaio-febbraio 2018
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO Mario Castoldi, Professore Associato di Didattica e Pedagogia speciale - UNITO N el quadro del recente Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione (DPR 80/2013) il contributo intende esplo- rare i significati che qualificano un processo autovalutativo di Istituto, evidenziarne le principali potenzialità e problemi e ricono- scere le relazioni che si possono determina- re tra valutazione interna ed esterna. DPR 80/2013 «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione» Il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e for- mazione (DPR 28 marzo 2013, n. 80) delinea un quadro di riferimento organico entro il quale collocare il processo di valutazione delle scuole. In merito agli obiettivi del Si- stema Nazionale di Valutazione (SNV) si pre- cisa all’art. 2 che « ai fini del miglioramen- to della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, l’S.N.V. valuta l’effi- cienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione » e che i risultati della valutazione saranno forniti « ai diret- tori generali degli uffici scolastici regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici ». Viene quindi richiamata una duplice funzio- ne del sistema valutativo: la valutazione della produttività delle singole scuole, in rapporto ai processi e ai risultati formativi; la valutazione dei Dirigenti scolastici, in rapporto ai soggetti del sistema. In merito all’organizzazione sempre l’art. 2 stabilisce che il SNV « si compone dell’Invalsi, che ne assume il coordinamen- to funzionale, dell’Indire e del contingente ispettivo ». Riguardo all’INVALSI l’art. 3 indi- ca, tra gli altri, i seguenti compiti: a) assicura il coordinamento funzionale del- l’S.N.V.; b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valuta- zione esterna, di cui all’articolo 6; c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l’S.N.V. indivi- dua le istituzioni scolastiche che necessi- tano di supporto e da sottoporre priori- tariamente a valutazione esterna; mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche strumenti relativi al procedi- mento di valutazione di cui all’articolo 6 per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 6, comma 1; d) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto le- gislativo 27 ottobre 2009, n. 150; e) cura la selezione, la formazione e l’inse- rimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all’articolo 6, comma 2, nell’ambito delle risorse umane, finan- ziarie e strumentali disponibili a legisla- zione vigente. A tal fine, sulla base dei criteri generali definiti con direttiva del Ministro, l’Invalsi con propria delibera- zione stabilisce, entro 60 giorni dal- l’emanazione della direttiva stessa, le modalità di costituzione e gestione di detto elenco; esso cura altresì la forma- zione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei; f) redige le relazioni al Ministro e i rappor- ti sul sistema scolastico e formativo, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, in modo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale; g) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valuta- zione, in rappresentanza dell’Italia. L’art. 4 affida all’INDIRE « il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e 25 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2018
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