gennaio-febbraio 2018

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2018 12 Alfredo Mazzocchi, Presidente regionale UCIIM Marche L a nozione di « cittadinanza europea» è stata introdotta con il trattato sul- l’Unione Europea (TUE) firmato a Maa- stricht nel 1992. La cittadinanza dell’Unione è subordinata al possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri. Pertanto, ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato membro viene considerata come cittadino dell’Unione. Oltre ai diritti e ai doveri stabi- liti dal trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), la cittadinanza dell’Unione riconosce quattro diritti specifici: - la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell’Unione; - il diritto di voto e di eleggibilità alle ele- zioni municipali e del Parlamento europeo nello Stato di residenza; - la protezione diplomatica e consolare del- le autorità di ogni Stato membro, allor- quando lo Stato di cui l’individuo è citta- dino non è rappresentato in uno Stato ter- zo (articolo 20 TCE); - il diritto di petizione e di ricorso al media- tore europeo. In esito all’entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999), lo status di «cittadino europeo» conferisce del pari i seguenti di- ritti: - il diritto di rivolgersi alle istituzioni euro- pee in una delle lingue ufficiali e di rice- vere una risposta nella stessa lingua; - il diritto di accesso ai documenti del Par- lamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in presenza di determinate condizioni (articolo 255 TCE); - il diritto alla non discriminazione fra citta- dini dell’Unione basata sulla cittadinanza (articolo 12 TCE) e il diritto di non discri- minazione per motivi riguardanti genere, razza, religione, disabilità, età o orienta- mento sessuale; - la parità di condizioni ai fini dell’accesso alla funzione pubblica comunitaria. La cittadinanza dell’Unione non sostitui- sce bensì va ad aggiungersi alle cittadinanze nazionali. Tale complementarità rende più tangibile il sentimento di appartenenza del cittadino all’Unione. È sulla base della nozione chiave «citta- dinanza europea» che tutte le decisioni più importanti assunte negli ultimi anni dal- l’Unione Europea riguardano in qualche mo- do i problemi della libera circolazione delle persone, la « mobilità nell’Unione Euro- pea» , come promuoverla e soprattutto co- me garantirla nel modo più completo ed ef- ficace. Di questi problemi si è ben consape- voli oggi, perché potersi liberamente muo- vere o poter vivere in un qualunque paese dell’Unione, disponendo delle garanzie di portabilità del proprio sapere e saper fare, sancisce e realizza un diritto fondamentale di sicurezza sociale. Ma anche la «mobilità» (mobility) come l’«apprendimento» (learning) deve essere «permanente, per tutto l’arco della vita» (lifelong) . Per questa via: 1. Il « lifelong learning » e la « lifelong mobi- lity » costituiscono un unico sistema inte- grato, in cui l’una parte del sistema favo- risce l’altra; 2. Il sistema « lifelong learning » – « lifelong mobility » deve essere accessibile a tutti; in quanto tale, il sistema facilita a tutti l’ingresso e la permanenza nella società basata sulla conoscenza e nell’economia di mercato sociale; 3. Il sistema « lifelong learning » – « lifelong mobility » contribuisce in modo determi- nante a sostanziare l’ideale ed il valore della «cittadinanza europea», favorendo- ne il pieno esercizio da parte di tutti in ciascuna età della propria esistenza. PER UN MODELLO DI EURO E-PORTFOLIO PER TUTTI CITTADINANZA EUROPEA E MOBILITÀ PERMANENTE

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