Gennaio-Febbraio 2017
27 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIV - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2017 Queste posizioni, però, non coincidevano con il catalogo dei diritti fondamentali ac- colti nelle Costituzioni degli Stati membri. Tale assenza aveva suscitato molte perples- sità perché , via via che cresceva, acquisiva competenze che toccavano direttamente la vita dei cittadini, senza che fosse previsto alcun rimedio giudiziario qualora con atti comunitari venissero violati diritti essenziali dell’uomo. Peraltro, la complessità del si- stema istituzionale rendeva inaccessibile al cittadino. Per tali ragioni era stata accusa- ta, e non a torto, di deficit democratico. Il merito di aver parzialmente colmato questa lacuna è ascrivibile alla Corte di Giu- stizia europea, l’istituzione giurisdizionale della Comunità che ha sede a Lussemburgo. È stata questa Corte che con le sue sen- tenze ha cominciato a garantire alcuni dirit- ti degli individui in tema di soggiorno, di parità di trattamento, di divieto di discrimi- nazione e via dicendo. Non solo, ma gra- dualmente, per via interpretativa, ne ha ampliato la portata. Così la libertà di sog- giorno e di circolazione, inizialmente limi- tate ai soli lavoratori, si sono prestate come base giuridica per allargare tali diritti dap- prima ai familiari, ancorandosi ad un diritto di ricongiungimento, e poi ha interessato studenti e pensionati fino ad estendersi al- l’individuo sic et simpliciter , purché appar- tenente ad uno Stato membro. Stessa evolu- zione è avvenuta per le altre libertà di cir- colazione con refluenze accrescitive anche per gli individui che hanno potuto ritagliarsi ulteriori spazi. L’espansione delle libertà di circolazione ha stimolato, infatti, il recipro- co riconoscimento dei titoli di studio, la li- beralizzazione delle professioni e degli au- diovisivi, etc. Tutto ciò ha portato a matu- razione altri diritti, quali la parità retributi- va, la copertura previdenziale, la tutela della proprietà intellettuale, la parità tra produttore e consumatore e così via. Il con- tributo della CGE, per quanto prezioso, ave- va però favorito uno sviluppo caotico e ne- buloso di tali diritti, per cui si avvertiva sempre più la necessità di una legittimazio- ne normativa, la sola in condizione di arre- starne il proliferare incontrollato e garantir- ne la certezza. La svolta è avvenuta con il Trattato di Maastricht, con il quale la Comunità perde- va la connotazione economica a cominciare dalla denominazione: non più CEE ma sem- plicemente CE. L’espunzione dell’aggettivo economico intendeva dare un significato po- litico (non più Europa dei mercanti ma Eu- ropa dei valori), ma emblematicamente in- dicava altresì la volontà di estenderne l’azione ad altri comparti come sanità, edu- cazione e cultura. Il Trattato di Maastricht, poi, proclamava solennemente il dovere della Comunità di rispettare i diritti fonda- mentali. In questo campo l’innovazione più importante ha riguardato l’istituzione della «cittadinanza europea», introdotta per fa- vorire il sentimento di appartenenza al- l’Unione e per coinvolgere le persone nel processo di integrazione. La cittadinanza scaturisce automaticamente da quella di uno Stato membro e le due non si possono disgiungere. Dalla cittadinanza discendono alcuni diritti chiaramente individuati: di li- bera circolazione e soggiorno, di ricorrere al mediatore europeo per dolersi di atti di cattiva amministrazione degli organi comu- nitari, diritto di petizione al Parlamento Eu- ropeo, di protezione diplomatica esercitabi- le da qualsiasi Stato membro a tutela dei cittadini europei all’estero, ma soprattutto il diritto di voto sia alle elezioni del P.E. che a quelle comunali dello Stato di residenza. Per inciso va detto che, in contrasto con le solenni proclamazioni, l’attuazione prati- ca di questi diritti non è stata, però, esal- tante. Il settore che ha subito più infrazioni è stato proprio quello della libera circola- zione, soggetto a molte limitazioni a salva- guardia delle esigenze nazionali di sanità e ordine pubblico. In questo contesto lo stes- so Trattato di Schengen del 1985, volto a sopprimere i controlli di identità alle fron- tiere interne, di recente è stato rimesso pe- santemente in discussione a causa del ter- rorismo e dei massicci flussi migratori. Il successivo Trattato di Amsterdam ha rafforzato la tutela dei diritti fondamentali, introducendo un meccanismo di sanzioni nei confronti degli Stati autori di violazioni, che arriva fino alla sospensione del voto nel Consiglio Europeo. Malgrado questi aggiustamenti finalizzati a superare l’handicap di scarsa democratici-
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