Gennaio-Febbraio 2017
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIV - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2017 26 glianza» ripropone il divieto di discrimina- zione e, quindi, si occupa dei diritti del bambino, degli anziani, l’inserimento dei di- sabili, etc. Il valore della «solidarietà» è re- lativo a molti diritti dei lavoratori, diritti al- la sicurezza e all’assistenza sociale, prote- zione della salute, protezione dei consuma- tori e via dicendo. Il valore della «cittadi- nanza» riprende il corredo dei diritti già sanciti per tale nozione dal Trattato di Maa- stricht, aggiungendovi il diritto ad una buo- na amministrazione e di accesso ai docu- menti in armonia al principio della traspa- renza che deve informare l’azione della UE. Infine, il valore della «giustizia» accoglie al- cuni principi radicati in materia, quali la presunzione di innocenza, quello del ne bis in idem , di proporzionalità delle pene, etc. Occorre precisare che, nonostante l’im- pianto della Carta di Nizza sia semplice, tutt’altro che semplice è stato l’ iter legisla- tivo che ha condotto alla sua formulazione, scandito da diversi trattati: Trattato di Maa- stricht del 1992, Trattato di Amsterdam del 1997, Trattato di Nizza del 2000, fino all’ul- timo, cioè al Trattato di Lisbona del 2009. Prima di entrare nello specifico mi sem- bra opportuno partire da una premessa di fondo risalente alla fine del secondo con- flitto mondiale. La contestualizzazione del tema che fa risalire a quell’epoca è impor- tante perché è da allora che il settore dei diritti fondamentali è diventato portante e strategico nelle relazioni internazionali. Con l’apertura dei cancelli di Auschwitz e la scoperta degli orrori del nazismo la comuni- tà internazionale ha acquisito consapevo- lezza della inidoneità degli Stati ad ammini- strare il settore e, quindi, ha sottratto uno zoccolo minimo di diritti umani, i più essen- ziali, alla tutela esclusiva dei singoli paesi per sottoporli alla protezione dell’O.N.U. La svolta è stata sancita dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata nel 1948. Tuttavia, i dettami della Dichiarazio- ne rimanevano mere proclamazioni, man- cando nel diritto internazionale un sistema sanzionatorio e coercitivo sovranazionale. Per renderli effettivi, nel 1966 sono stati stipulati due patti aggiuntivi: uno sui diritti civili e politici (diritto alla vita, alla libertà, alla dignità, diritto di uguaglianza, di asilo, di partecipazione alla vita politica, etc.), l’altro sui diritti economici, sociali e cultu- rali (il diritto al lavoro, alla istruzione, agli istituti del welfare state , etc.). Anche in questo caso, però, i relativi strumenti fatti di rapporti periodici e commissioni concilia- tive si sono rivelati insufficienti. Sono allora seguite molte convenzioni per migliorare la protezione di questi diritti, specie a favore delle categorie più deboli come donne, fan- ciulli, prigionieri di guerra, etc. In questa prospettiva di miglioramento della tutela la più nota delle convenzioni è europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li- bertà fondamentali, meglio conosciuta con l’acronimo di CEDU con cui di seguito verrà menzionata. Questo accordo è stato pro- mosso e stipulato nel 1950 dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale che in origine riuniva un nucleo ristretto di Stati del continente europeo, culturalmente omogenei che aspiravano a riscattarsi dalle iniquità perpetrate dai regimi dittatoriali che avevano offuscato l’immagine della ci- viltà occidentale. La Carta, anche se ha un elenco ristretto di diritti da tutelare (essen- zialmente civili e politici), ha avuto il gran- de merito di aver creato un vero e proprio sistema giudiziario con una Corte di Giusti- zia che ha sede a Strasburgo e che è diven- tata dei Diritti Umani per antonomasia. Ad essa possono ricorrere oltre che gli Stati an- che gli individui. E proprio ha fatto da bat- tistrada alla Carta di Nizza, anche se, come si diceva, il cammino non è stato rettilineo. Infatti, nel frattempo aveva preso avvio l’esperienza comunitaria, ma il Trattato istitutivo di Roma del 1957, deciso a privile- giare l’aspetto economico per creare un «mercato unico», non conteneva un ricono- scimento espresso dei diritti fondamentali. Vi erano alcune disposizioni che sancivano principi e posizioni ad essi apparentabili connessi alla libera iniziativa economica, come il principio di non discriminazione, il principio di uguaglianza e, soprattutto, principi legati alle famose quattro libertà di circolazione: quella per i lavoratori dipen- denti e le persone fisiche e giuridiche eser- citanti attività autonoma; la libera circola- zione delle merci; quella dei capitali e infi- ne quella dei servizi.
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