Gennaio-Febbraio-2016

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIII - Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2016 16 comportamenti autodistruttivi, insicurez- za, ansia, bassa autostima, problemi nel- l’adattamento, ritiro, solitudine, relazioni povere, abbandono scolastico. le problematiche che emergono inve- stono la famiglia, la scuola ma anche la politica nel suo ruolo primario di delinea- re, in leggi chiare, le modalità di tutela dei soggetti più deboli, in primis i minori. Sembra, almeno ad oggi, che tale pro- spettiva sia stata surclassata da altri inte- ressi e da altre necessità più inclini al bu- siness e agli individualismi che alla dimen- sione dell’essere uomo. Una proposta di legge per punire il bul- lismo e cyberbullismo è stata presentata il 23 gennaio 2014 in parlamento ma ad oggi ancora giace in attesa di una effettiva concretizzazione. la proposta di legge è strutturata in po- chi articoli ed ha come finalità il contrasto dei fenomeni del bullismo e del bullismo informatico, prevedendo azioni di caratte- re preventivo e repressivo. la proposta in esame fornisce una defi- nizione dei principali atti di bullismo divi- dendoli in cinque categorie: i comporta- menti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni; le voci diffamatorie e le false accuse; i piccoli furti, le minacce, la violenza privata, le aggressioni; le offese che hanno ad oggetto l’orientamento ses- suale, la razza, la lingua, la religione, l’opinione politica, le condizioni personali e sociali della vittima; le lesioni personali volontarie e il danneggiamento di cose al- trui. Il bullismo informatico o cyberbulli- smo viene identificato, invece, con i mes- saggi online violenti e volgari mirati a su- scitare liti nelle piazze virtuali o semplice- mente ad offendere qualcuno al fine di danneggiarlo, con la pubblicazione di in- formazioni private o imbarazzanti; con l’esclusione deliberata di una persona da gruppi online al fine di provocare un senti- mento di emarginazione; con le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incu- tere timore; con la registrazione con ap- parecchi elettronici di video o di audio de- gli atti di bullismo e la pubblicazione degli stessi sui siti internet. nella proposta di legge viene ipotizza- to, inoltre, un regime sanzionatorio che può arrivare ad infliggere gradualmente fi- no a quattro anni di reclusione per chi provoca un perdurante e grave stato di an- sia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità. È chiaro l’intento del legislatore di proporre un regime sanzionatorio che abbia non soltanto una funzione coercitiva ma anche rieducativa. ad esempio, nel caso del mi- nore che abbia arrecato danni a una struttura sco- lastica, la sanzione preve- de che sia chiamato a ri- pararli. In base al princi- pio che si deve puntare a condurre colui che ha vio- lato i propri doveri non solo ad assumere consape- volezza del disvalore so- ciale della propria condot- ta contra legem, ma an- che a porre in essere dei comportamenti volti a «riparare» il danno arrecato. per i giovani, costituisce un principio educativo fondamentale la circostanza che la violazio- ne delle regole, poste a garanzia delle li- bertà di tutti, dia luogo alle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge, essi han- no bisogno di certezze, di elementi di stabi-

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