Novembre-Dicembre 2017

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIV - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2017 40 tare i genitori, la scuola consegna l’alunno agli stessi vigili perché venga accompagnato a casa dei genitori o dei parenti delegati dai genitori. La sentenza n. 21593/2017,come ben si può dedurre, ha messo a dura prova le prati- che consolidate delle istituzioni scolastiche. Le scuole sono state messe in crisi, così che tantissimi istituti scolastici hanno ri- chiesto la necessaria riconsegna del minore ai genitori, quanto meno fino a tutta la se- condaria di primo grado. E tuttavia, l’applicazione meccanica e generalizzata di questa norma si scontra non solo con la consuetudine consolidata nelle scuole e nelle famiglie, ma anche con il diritto del minore alla graduale acquisi- zione della propria autonomia. Esiste dun- que una sorta di zona grigia, un vuoto legi- slativo che non consente di risolvere il pro- blema, in quanto non è specificato da nes- suna parte (legge, CCNL, e così via) quando termina l’obbligo di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti. Il discrimine tra lecito e illecito è davve- ro sottile. Sul piano strettamente legale, e volendo interpretare in modo letterale l’articolo 591 del Codice penale (abbandono di minore) e gli articolo 2047 e 2048 del codice civile (obbligo di vigilanza sui minori e risarcibili- tà dei danni da essi cagionati), il genitore, il tutore o l’insegnante di un minorenne de- vono vigilare sul minore. In particolare il docente dovrebbe consegnare il minorenne o ad un altro docente o al genitore o a un suo delegato. Solo così si è sicuri di non incorrere in re- sponsabilità. Anche le cosiddette liberatorie ossia le disposizioni interne all’istituzione scolastica dirette a richiedere ai genitori degli alunni l’autorizzazione al rientro a casa di questi da soli, ovvero non accompagnati da sogget- to maggiorenne non risolvono il problema. Le avvocature dello Stato tendono ad escludere la valenza di queste disposizioni. Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell’amministrazione scolastica per le lesio- ni eventualmente subite dall’alunno dopo l’uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza da parte del- l’istituzione e dei suoi organi con la conse- guenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una implicita ammissione di omissione di vi- gilanza sugli alunni stessi minacce di denun- cia da parte di qualche genitore per seque- stro di persona. Le polemiche e il dibattito a dir poco in- fuocato hanno indotto alcuni Dirigenti Sco- lastici ad inviare una lettera-appello per la liberalizzazione del percorso casa-scuola al Parlamento e al Governo, ma la risposta della ministra per l’Istruzione Valeria Fedeli aveva in un primo tempo chiuso le porte: «I ragazzini di 14 anni vanno protetti in base a una legge per la tutela dei minori. La legge in vigore va rispettata, non si transige sul- l’obbligo di presenza di un familiare all’in- gresso e all’uscita di scuola», così la mini- stra, che aveva aggiunto: «L’autonomia è importante ma si può sperimentare anche di pomeriggio. E se i genitori non possono, va- dano i nonni fuori scuola, è così piacevole per noi nonni farlo...». Dopo le sue parole interviene la respon- sabile Scuola del Pd, Simona Malpezzi che propone un emendamento da inserire nel- la legge del bilancio che stabilisce «i geni- tori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori dei minori di 14 anni, in considera- zione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione, pos- sono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione all’ uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni». La stessa norma, inoltre, prevede che «l’autorizzazione in argomento esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza». Ad oggi non ci resta che attendere l’esito dell’iter legislativo, senza comunque di- menticare che principalmente siamo uomini e donne di scuola. La legge deve orientare, incardinare, ar- ginare i profili di responsabilità giuridica, ma il docente deve personalizzare i percorsi educativi rendere i discenti autonomi e li- beri cittadini del domani.

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