Novembre-Dicembre 2017

39 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIV - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2017 D opo le polemiche dei giorni scorsi, scoppiate in seguito ad una recente sentenza della Cassazione è stata ri- proposta all’attenzione di tutti gli opera- tori del mondo della scuola la problemati- ca della responsabilità sulla vigilanza del minore. A che ora termina l’obbligo per i docenti di sorvegliare i propri studenti minorenni? L’uscita da scuola degli alunni costitui- sce, sotto il profilo giuridico e penale, un momento estremamente complesso della vi- ta scolastica. Il trasferimento degli obblighi di vigilan- za dall’Amministrazione scolastica alla fa- miglia si attua proprio in questo delicato passaggio. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21593/2017, depositata in data 19 settembre 2017, si è pronunciata sulla morte di un alunno undicenne investito da un autobus di linea all’uscita dalla scuola e ha stabilito che la scuola, come il Comune, è ugualmente responsabile per eventuali in- cidenti che possano capitare agli alunni al di fuori dell’edificio scolastico, perché gli insegnanti hanno l’obbligo sia di assicurarsi che i bambini siano saliti sul bus sia di aspettare i genitori se in ritardo. La sentenza aggiunge che il controllo e la vigilanza, da parte dell’amministrazione scolastica, non si sarebbe dovuta interrom- pere fino a quando «gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri sog- getti e dunque sottoposti ad altra vigilan- za, nella specie quella del personale addet- to al trasporto». Posto che nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie è da tempo invalso l’uso di attendere i genitori o i delegati dei genitori cui affidare i bambini. Ben diversa è la situazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dove gli studenti vengono quasi sempre lasciati uscire dai cancelli della scuola una volta suonata l’ultima campanella, indipendente- mente dalla presenza di adulti autorizzati a prelevarli. La questione a dir il vero non è nuova, già con la sentenza n. 3074 del 30/3/99 del- la Cassazione Civile Sez. I, si afferma che la scuola ha il dovere di provvedere alla sorve- glianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, «reale o potenziale», dei geni- tori o di persone da questi incaricate. Ma sono proprio i termini come «potenziale» a rendere complessa la situazione. Cosa si intende per subentro potenziale? Allora cosa deve fare il docente? E il Diri- gente Scolastico? Le soluzioni potrebbero articolarsi nel modo seguente: 1) Il docente accompagna fino al cancel- lo, o uscita della scuola, gli alunni. Nel caso non ci siano persone individuate per la con- segna del minore, trattiene il minore; 2) il docente consegna l’alunno alla scuo- la tramite il collaboratore scolastico in ser- vizio ; 3) la scuola (dirigente scolastico, vicario, collaboratore del dirigente scolastico o altri delegati) deve rintracciare i genitori e invi- tarli a ritirare il figlio; 4) se il genitore non è rintracciabile, la scuola deve avvisare i vigili urbani o i cara- binieri per rintracciare i genitori; 5) nel caso in cui sia impossibile contat- Le richieste devono essere indirizzate a: consulenza@uciim.it LEGISLAZIONE SCOLASTICA Quando finisce la responsabilità del docente? Maria Francesca Giammona, Avvocato

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