Novembre-Dicembre-2015
39 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXII - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2015 istruttoria curata dal docente tutor cui è af- fidato il docente in prova (c. 117). I criteri di valutazione dovranno essere definiti con decreto ministeriale (c. 118). Il comitato di valutazione subisce alcune modifiche (c. 129), ma per la valutazione del periodo di prova conserva la sua tradi- zionale composizione. per le altre finalità, relative al più generale riconoscimento del merito del personale docente, il comitato risulta ora composto da tre docenti, due ge- nitori (o un genitore e uno studente nel se- condo ciclo) e un componente esterno, co- munque scelto dall’Usr tra il personale do- cente, dirigente e ispettivo. Spetterà al comitato, in questa composi- zione ampliata, individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, che dovrà fare riferimento a: - qualità dell’insegnamento, - contributo al miglioramento dell’istitu- zione scolastica, - successo formativo degli studenti, - risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli alunni, - innovazione didattica e metodologica, - ricerca didattica, - documentazione e diffusione di buone pratiche, - responsabilità assunte nel coordina- mento organizzativo e didattico, - responsabilità assunte nella formazione del personale. È facile prevedere le polemiche che ac- compagneranno la concretizzazione e appli- cazione di questi criteri, soprattutto per gli effetti retributivi che dovrebbero derivar- ne. I parametri sembrano essere in alcuni casi un po’ generici e solo la collegialità dell’organo addetto alla valutazione potrà attenuare eccessi di discrezionalità. Si trat- ta comunque di cominciare a muovere con coraggio i primi passi verso quella cultura della valutazione che manca ancora in Italia (non solo nella scuola). In ogni caso, la fase di maggiore incertezza sarà il primo trien- nio di attuazione (2016-18), poiché al ter- mine di esso si raccoglieranno gli esiti di questa sostanziale sperimentazione e il miur provvederà a stendere apposite linee guida, che dovrebbero uniformare i criteri e le procedure (c. 130). per la valorizzazione del merito del per- sonale docente è stanziato al momento un fondo di 200 milioni annui da ripartire tra le scuole al fine di assegnare un bonus ai do- centi selezionati. la procedura è stata lar- gamente ridimensionata rispetto alla propo- sta iniziale, che prevedeva in maniera più indiscriminata e casuale l’attribuzione degli scatti di carriera solo a due terzi dei docen- ti, lasciandone privo il rimanente terzo (ma è stato proprio questo l’aspetto su cui si so- no concentrate le maggiori critiche nella fa- se di consultazione). Sul piano della professionalità docente ci sembra comunque che la disposizione più importante sia la trasformazione della for- mazione in servizio degli insegnanti di ruolo in attività «obbligatoria, permanente e strutturale» (c. 124). Il principio è profon- damente innovativo poiché supera l’idea della formazione in servizio come semplice diritto, quale è attualmente sancita dal- l’art. 64 del CCnl. I sindacati hanno conte- stato la cosa, considerandola violazione di una materia contrattuale, ma anch’essi de- vono ormai riconoscere – come gran parte dei docenti – che la figura professionale del- l’insegnante richiede oggi una formazione permanente che deve essere regolarmente curata per garantire la qualità del servizio. In materia di formazione costituisce un’importante novità anche l’istituzione della «Carta elettronica per l’aggiornamen- to e la formazione del docente di ruolo» (c. 121). Essa avrà un importo nominale di 500 euro e potrà essere spesa liberamente per l’acquisto di libri, hardware e software di vario genere, l’iscrizione a corsi di laurea o di formazione, l’ingresso a musei e spetta- coli, nonché qualsiasi altra attività che pos- sa contribuire alla formazione del docente. Si tratta soprattutto di un’iniezione di liqui- dità che dovrebbe in qualche modo rilancia- re i consumi culturali. Il limite può essere costituito dal fatto che sia limitata ai soli docenti di ruolo e che escluda i docenti del- le scuole paritarie (che svolgono lo stesso servizio). per gli Idr si può lamentare ancora una volta il fatto che i docenti di ruolo sono solo la metà del totale e che comunque un 30% di essi non potrà mai usufruire di questo bene-
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