Novembre-Dicembre-2015

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXII - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2015 38 ma non scioglierebbe – anzi lo confermereb- be – il nodo politico-istituzionale della ex- trascolasticità dell’Irc. peraltro, un concorso per l’Irc sarebbe il primo concorso ordinario, da bandire con le modalità previste dall’art. 3, c. 5, della leg- ge 186/03, mentre il primo concorso riser- vato era stato svolto in base all’art. 5, c. 2. la differenza sta tutta nell’accertamento delle competenze dei candidati, che nel primo concorso era limitata a nozioni di or- dinamento scolastico, didattica e legislazio- ne, mentre ora sarebbe da accertare la «preparazione culturale generale e didatti- ca come quadro di riferimento complessi- vo». È comunque presto per approfondire la riflessione sull’argomento. Un aspetto particolare delle modalità di assunzione del personale docente riguarda la questione controversa dei contratti a tempo determinato reiterati per più di 36 mesi. Come è noto, la sentenza del 26-11- 2014 della Corte di giustizia dell’UE ha di- chiarato illegittimo il rinnovo di contratti a tempo determinato per più di tre anni sullo stesso posto vacante ed è lecito pensare che tutta la manovra di assunzione sia stata dettata dalla volontà di alleggerire il con- tenzioso crescente, in cui la parte statale è destinata a soccombere. Il comma 132 ha addirittura istituito un fondo di 10 milioni di euro per far fronte ai risarcimenti derivanti da questo contenzioso. Su questo spinosissimo argomento, che evitiamo di discutere nel merito, il c. 131 vieta ora di stipulare contratti a tempo de- terminato per una durata complessiva di ol- tre 36 mesi. la stranezza della disposizione sta nel fatto che finisce per vietare di lavo- rare a coloro che hanno accumulato un ser- vizio di una certa durata, lasciando loro so- lo l’alternativa tra l’assunzione a tempo in- determinato (come vorrebbero i giudici eu- ropei e i sindacati, oltre che i diretti inte- ressati) e la disoccupazione (qualora non si riescano ad espletare in tempo le procedure di assunzione stabile). anche su questa materia rischiano di es- sere coinvolti gli Idr, ma ci sembra che le preoccupazioni avanzate da più parti non trovino giustificazione. Tra gli Idr, infatti c’è almeno un 30% (di fatto oggi un 50%) di tito- lari di contratti a tempo determinato (inca- richi annuali), che sono espressamente pre- visti dalla legge 186/03. a noi sembra di do- ver seguire la logica espressa dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 146 del 2013 (e ribadita con l’ordinanza 101/14), in cui si riconosce legittimo che «la stabilità del rapporto di lavoro non vale per l’intera categoria di docenti». la precarietà di una quota significativa di Idr è dunque un fatto strutturale e non transitorio, come per gli altri docenti, in vista di una prossima stabi- lizzazione. pertanto, a meno che la Corte di giustizia dell’UE possa invalidare la legisla- zione di un paese membro, gli Idr non do- vrebbero essere trattati come generici pre- cari poiché una parte di loro deve rimanerlo per legge. Sembra perciò facile fornire chiarimenti in merito e tacitare le velleità o le preoccu- pazioni di quegli Idr non di ruolo che da un lato vedono nella sentenza europea una scorciatoia per conquistare la stabilizzazio- ne e dall’altro temono che la disposizione contenuta nella legge 107 possa impedire loro di continuare a lavorare dopo tre anni di incarico (e si tratterebbe di almeno die- cimila interessati). Senza contare, che un simile effetto paradossale andrebbe a inci- dere sui rapporti concordatari poiché impe- direbbe all’ordinario diocesano di continua- re a proporre le persone di sua fiducia im- ponendogli una sorta di rotazione spesso impossibile per mancanza di candidati qua- lificati. 9. La professionalità dei docenti e i dirigenti scolastici Concentrare l’attenzione sugli insegnanti significa anche individuare in essi i veri pro- tagonisti del servizio scolastico. Sono dunque importanti tutte le disposizioni che riguarda- no lo sviluppo della professionalità docente, dalla sua formazione iniziale a quella perma- nente e agli incentivi stabiliti per riconosce- re in qualche modo il loro merito. Il periodo di formazione e di prova è con- fermato; la sua valutazione è affidata prin- cipalmente al dirigente scolastico, che do- vrà però ascoltare prima il parere del comi- tato di valutazione e gli esiti della fase

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