Novembre-Dicembre-2015
17 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXII - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2015 1.2) la qualificazione universitaria e la for- mazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola del- l’infanzia; 1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infan- zia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi edu- cativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pe- dagogico territoriale e il riferimento alle In- dicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; 2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di po- tenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera; 3) l’esclusione dei servizi educativi per l’in- fanzia e delle scuole dell’infanzia dai servi- zi a domanda individuale; 4) l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, preve- dendo il cofinanziamento dei costi di gestio- ne, da parte dello Stato con trasferimenti di- retti o con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compar- tecipazione delle famiglie utenti del servizio; 5) l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei li- velli essenziali delle prestazioni; 6) la copertura dei posti della scuola del- l’infanzia per l’attuazione del piano di azio- ne nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduato- ria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di en- trata in vigore della presente legge; 7) la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 8) l’istituzione, senza nuovi o maggiori one- ri per il bilancio dello Stato, di un’apposita commissione con compiti consultivi e propo- sitivi, composta da esperti nominati dal mi- nistero dell’istruzione, dell’università e del- la ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; f) garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel ri- spetto delle competenze delle regioni in ta- le materia, attraverso la definizione dei li- velli essenziali delle prestazioni, sia in rela- zione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenzia- mento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l’accesso a programmi re- lativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e interna- zionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scola- stico, nonché possibilità di associare funzio- nalità aggiuntive per strumenti di pagamen- to attraverso borsellino elettronico; g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatra- li, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso: 1) l’accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell’acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un si- stema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di speci- fiche abilitazioni e di specifiche competen- ze artistico-musicali e didattico-metodolo- giche; 1.2) l’attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal ministe- ro dei beni e delle attività culturali e del
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=