Novembre-Dicembre-2015

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXII - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2015 16 stando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate; 7) la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l’attribuzio- ne di insegnamenti anche in classi discipli- nari affini; 8) la previsione che il conseguimento del di- ploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l’in- segnamento nelle scuole paritarie; c) promozione dell’inclusione scolastica de- gli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’in- clusione scolastica degli studenti con disabi- lità, anche attraverso l’istituzione di appo- siti percorsi di formazione universitaria; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di ga- rantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da ren- dere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione; 3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competen- za istituzionale; 4) la previsione di indicatori per l’autovalu- tazione e la valutazione dell’inclusione sco- lastica; 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi in- dividuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzio- nate che seguono gli alunni riconosciuti di- sabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ot- tobre 2010, n. 170, che partecipano ai grup- pi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali; 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione; 7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-di- dattici e organizzativi dell’integrazione sco- lastica; 8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazio- nali relativi al processo di integrazione sco- lastica; 9) la previsione della garanzia dell’istruzio- ne domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, com- ma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) revisione dei percorsi dell’istruzione pro- fessionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione pro- fessionale, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle arti- colazioni e delle opzioni dell’istruzione pro- fessionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodula- zione, a parità di tempo scolastico, dei qua- dri orari degli indirizzi, con particolare rife- rimento al primo biennio; e) istituzione del sistema integrato di edu- cazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei ge- nitori, della promozione della qualità del- l’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la parte- cipazione delle famiglie, attraverso: 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal nomenclatore interregionale degli interven- ti e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto le- gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successi- ve modificazioni, prevedendo: 1.1) la generalizzazione della scuola dell’in- fanzia;

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