Novembre-Dicembre-2015

di legge abrogate; b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di ac- cesso nei ruoli di docente nella scuola se- condaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: 1) l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diver- si momenti e percorsi formativi alle univer- sità o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istitu- zioni scolastiche statali, con una chiara di- stinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata; 2) l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto re- tribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuo- la secondaria statale. l’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. a questo fine sono previsti: 2.1) la determinazione di requisiti per l’ac- cesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pe- dagogiche e in quelle concernenti le meto- dologie e le tecnologie didattiche, comun- que con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti currico- lari che come crediti aggiuntivi; 2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzio- ne della funzione di docente; 3) il completamento della formazione ini- ziale dei docenti assunti secondo le proce- dure di cui al numero 2) tramite: 3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specia- lizzazione per l’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la prepa- razione degli iscritti nel campo della didat- tica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedago- gia, della psicologia e della normativa sco- lastica; 3.2) la determinazione degli standard nazio- nali per la valutazione finalizzata al conse- guimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato; 3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini for- mativi e la graduale assunzione della fun- zione docente, anche in sostituzione di do- centi assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di spe- cializzazione per l’insegnamento secondario di cui al numero 3.1); 4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di ti- rocinio, secondo la disciplina di cui ai com- mi da 63 a 85 del presente articolo; 5) la previsione che il percorso di cui al nu- mero 2) divenga gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola se- condaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze; l’introduzione di una disci- plina transitoria in relazione ai vigenti per- corsi formativi e abilitanti e al reclutamen- to dei docenti nonché in merito alla valuta- zione della competenza e della professiona- lità per coloro che hanno conseguito l’abili- tazione prima della data di entrata in vigo- re del decreto legislativo di cui alla presen- te lettera; 6) il riordino delle classi disciplinari di affe- renza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coe- renza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disci- plinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo re- 15 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXII - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2015

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