Novembre-Dicembre-2013
XXXiii LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2013 aziendali, è da favorire, nei confronti del sala- riato, la diffusione dei contratti con retribuzio- ne in natura e con compartecipazione dei lavo- ratori alle colture; cosicché là dove condizioni tecniche non consiglino la formazione della pic- cola impresa familiare, si possano creare condi- zioni atte a favorire la gestione collettiva da parte dei lavoratori addetti al fondo stesso, par- ticolarmente se riuniti in forma cooperativa con efficiente direzione tecnica. 78. Funzione sociale della proprietà dei be- ni di consumo . il proprietario dei beni di con- sumo deve poterne scegliere l’impiego entro l’ambito del diritto vigente e l’autorità -una volta stabiliti i limiti del diritto di proprietà- non può costringere il proprietario a un impie- go determinato. l’autorità peraltro, quando lo richieda il be- ne comune: 1) può delimitare l’uso che i proprietari po- tranno fare dei propri beni di consumo; 2) deve apprestare o procurare, a spese della comunità, beni di consumo, facendone oggetto di proprietà collettiva per porli ove necessario a disposizione gratuitamente o con- tro compenso, dei membri della collettività. Tale proprietà collettiva può avere per oggetto sia beni di uso durevole, come case di abitazio- ne, luoghi di riposo, di ricreazione e di cura, ecc., sia beni di consumo immediato in vista di favorire un ordinato svolgersi del processo di distribuzione e un razionale approvvigionamen- to dei beni stessi da parte dei singoli membri della collettività. 79. La cooperazione nel processo di distribu- zione dei beni di consumo . la istituzione di coo- perative per l’acquisto e la distribuzione fra i soci di beni di consumo può costituire un note- vole apporto per una più equa ripartizione della ricchezza e per difendere il consumatore dalle conseguenze di un difettoso funzionamento del mercato. l’autorità può pertanto favorire con opportu- ne provvidenze l’istituzione e l’avviamento di cooperative fra consumatori, a condizione che siano salvaguardate in ogni caso le norme di una sana gestione, e che non abbiano a costituirsi a favore dei soci situazioni di privilegio che non potrebbero che ripercuotersi a danno del com- plesso degli altri consumatori e cioè del bene comune. 80. Inconvenienti degli eccessivi accentra- menti di ricchezza . l’adempimento della fun- zione sociale della proprietà privata riguarda tutti i beni, ma in modo particolare e diretto i beni non necessari al proprietario. Rilevanti accumulazioni di beni nelle mani di singoli in quanto determinino lo strapotere di pochi, ovvero la loro coalizione per la difesa po- litica del privilegio così acquistato, ostacolano un libero ed ordinato svolgersi della vita socia- le, alterano una razionale destinazione delle ri- sorse naturali, degli strumenti tecnici e del ri- sparmio della collettività alla produzione dei più necessari beni di consumo e impediscono in- fine una equa distribuzione dei beni di consumo disponibili. se questo stato di cose non si ritiene possa essere rapidamente corretto, attraverso una na- turale evoluzione della struttura economica, un razionale intervento dell’autorità atto ad elimi- nare gli eccessivi accentramenti di ricchezza e le maggiori disparità economiche, è imposto dalla tutela del bene comune ed è quindi piena- mente legittimo. 81. Funzione sociale della proprietà costitui- ta con capitali presi a prestito . Gli odierni ordi- namenti economici e finanziari e lo sviluppo as- sunto dal risparmio monetario di cui il rispar- miatore non è in grado di curare direttamente l’investimento, permettono a singoli membri della collettività di attribuirsi la proprietà e il controllo di grandi concentrazioni di beni con un apporto relativamente modesto di capitale proprio: le banche, gli istituti di assicurazione, le grandi aziende e i gruppi industriali e finan- ziari rappresentano le manifestazioni più impor- tanti di questo fenomeno. la funzione sociale della proprietà assume in questi casi preminente rilievo, anzitutto perché tale proprietà è formata in gran parte con ri- sparmio che in effetti appartiene a terzi ed è stato affidato a persone o ad enti che ne di- spongono come proprietari per l’investimento; in secondo luogo perché tali proprietari, valen- dosi di opportuni meccanismi finanziari, influi- scono, spesso con limitato rischio personale, sullo sviluppo dei mezzi di produzione a disposi- zione della comunità e quindi sul modo di soddi- sfare i bisogni della comunità stessa, nonché sull’impiego delle forze di lavoro e dei beni strumentali disponibili. È ammesso quindi l’intervento della comuni- tà, volto sia a porre riparo alle conseguenze di una cattiva gestione di tale proprietà, sia a vigi- lare perché la funzione sociale di tale proprietà sia tenuta sempre ben presente e soddisfatta da coloro che hanno la grave responsabilità di eser- citarla. possono legittimamente estendersi a tali be- ni le forme di intervento della collettività am-
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