Novembre-Dicembre-2013

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2013 XXXii che detti proprietari siano dal loro stesso inte- resse spontaneamente portati all’adempimento della funzione sociale che loro compete. in tal caso può ritenersi che alla autorità non spetti altro compito che quello di garantire, nell’ambito del diritto comune, il mantenimen- to della situazione di effettiva concorrenza e di normali condizioni di mercato. 76. Funzione sociale della proprietà dei beni strumentali in situazione di non concorrenza . Quando manchi la remora di una efficace con- correnza tra i proprietari di beni strumentali, l’adempimento della funzione sociale dipende dalla volontà e dalla possibilità del proprietario di orientare l’impiego degli strumenti produttivi in vista di conciliare i propri interessi con quelli della comunità. Tale conciliazione dipende dunque da due elementi, uno morale, la volontà del proprieta- rio di autolimitarsi nel perseguimento del pro- prio interesse; uno tecnico, la consapevolezza nel proprietario della situazione produttiva in relazione alle esigenze del bene comune e la sua capacità di usare dei mezzi concreti per conciliare i due ordini di esigenze. ove tale conciliazione non si effettui, l’in- tervento della autorità è legittimo e spesso an- che necessario. Tale intervento può svolgersi in due modi principali: 1) escludendo che date categorie di beni strumentali possano essere oggetto di proprietà privata; 2) ponendo delle limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà di determinati beni strumen- tali quale era in precedenza concepito o quale è in atto per altri beni strumentali. l’intervento della comunità nella attività produttiva può altresì aversi quando l’iniziativa privata si mostri manchevole o insufficiente a soddisfare determinati interessi collettivi. Tale intervento potrà svolgersi, a seconda dei singoli casi, sia agevolando l’iniziativa privata, sia as- sociandosi ad essa con forme di proprietà mista, sia infine mediante la gestione diretta di beni strumentali posti nell’ambito della proprietà collettiva. l’attribuzione del diritto di proprietà di be- ni strumentali ai lavoratori occupati nel- l’azienda che utilizza i beni stessi (v. art. 66) è da auspicare in quanto porta al più alto gra- do la solidarietà fra lavoratori ed azienda; ma essa risponde ad esigenze che interessano di- rettamente la sola comunità dei lavoratori dell’azienda, esigenze diverse da quelle che inducono lo stato e le altre comunità interme- die ad intervenire nella vita economica allo scopo di conciliare gli interessi dei produttori con il bene comune e in particolare con gli in- teressi dei consumatori. 77 La produzione agraria . l’esistenza e il permanere della piccola impresa agraria fami- liare condotta dal proprietario del suolo oppure da un affittuario o da un mezzadro, mentre co- stituisce una forma di produzione rispondente tanto alle esigenze della persona quanto a quelle del bene comune, non contrasta neces- sariamente con il progresso della tecnica agri- cola. infatti quando tali forme di organizzazio- ne della produzione siano assistite da efficienti forme di cooperazione tra i piccoli produttori e siano dedicati mezzi sufficienti all’istruzione professionale esse possono sostenere, a diffe- renza di quanto generalmente accade per la produzione industriale, la concorrenza delle imprese capitalistiche. ciò sia perché il piccolo imprenditore si dedica a produzioni che richie- dono lavoro assiduo, diligente, interessato, sia perché la piccola impresa agricola può in gene- rale superare più facilmente i punti morti delle crisi economiche. la piccola azienda agraria rappresenta quin- di oltre che il campo di applicazione di forme tra le più nobili e complete del lavoro umano (vedi art. 56) anche un elemento di stabilità so- ciale e un organismo tecnico ed economico effi- ciente: là dove essa può tecnicamente realiz- zarsi senza diminuire sensibilmente il rendimen- to della produzione nè ostacolare il progresso agrario, la piccola impresa agraria va tutelata e promossa, e se occorre imposta dalla autorità, sia pure con la gradualità comportata dalle esi- genze tecniche di una trasformazione agraria; e ciò specialmente per conseguire la forma più al- ta rappresentata dalla piccola proprietà coltiva- trice che meglio soddisfa le esigenze della per- sona umana. mentre da un lato è da promuovere la forma- zione della piccola impresa familiare, anche là dove continua a permanere la grande proprietà terriera allo scopo di preparare le condizioni per il frazionamento fondiario, d’altro lato è da evitare l’eccessiva suddivisione dei fondi, che mette le unità aziendali in condizioni di non as- sorbire tutto il lavoro della famiglia e di non of- frire un reddito adeguato a un normale tenore di vita. sono quindi da promuovere istituti giuri- dici atti ad impedire l’eccessivo frazionamento e a ricostituire unità più efficienti là dove tale frazionamento sia già avvenuto. nelle zone dove l’alto progresso tecnico è associato con un regime produttivo che richiede rilevanti capitali e grandi dimensioni delle unità

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