Novembre-Dicembre-2013

XXXi LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2013 con l’impiego del lavoro umano e dei mezzi tec- nici che l’uomo ha saputo apprestare. il raggiungimento dei fini comuni, propri della convivenza sociale, comporta una neces- saria solidarietà e una sostanziale comunanza di interessi fra gli individui e tra i gruppi socia- li fra i quali si distribuiscono le diverse funzio- ni sociali. È quindi dovere di giustizia sociale, necessario alla attuazione del bene comune, mantenere uno spirito di attiva e consapevole collaborazione in tutti i rapporti economici e in particolare nelle relazioni fra i diversi grup- pi sociali e, nell’ambito delle singole unità produttive, fra tutti coloro che in varie posi- zioni vi collaborano. la giustizia sociale si pone, perciò, quale concreta espressione del bene comune, come fine primario dello stato e di ogni altra autori- tà. le esigenze della giustizia sociale legitti- mano dunque, in via primaria, l’intervento po- sitivo dell’autorità nella vita economica, sia per promuovere, coordinare e limitare nell’in- teresse del bene comune le attività degli indi- vidui e delle comunità locali, regionali e pro- fessionali, sia per svolgere una diretta attività economica. 72. Proprietà privata e proprietà colletti- va . i beni materiali, la cui destinazione prima- ria è chiarita nell’articolo precedente, sono legati per natura all’uomo da due specie di rapporti: a) la proprietà privata, spettante ad una persona fisica, a una famiglia, ad una società volontaria di individui aventi fini privati; b) la proprietà collettiva, spettante allo sta- to e a persone etico -giuridiche distinte dai pri- vati e aventi finalità generali e durature o di utilità pubblica, quali le comunità intermedie tra l’individuo e lo stato, le università di diritti e di persone, le associazioni professionali e di categoria e simili. 73. Fondamento della proprietà privata: suo aspetto personale e sociale . poiché la ra- dice stessa della società è costituita dall’uomo come tale, primo soggetto del diritto origina- rio di appropriazione dei beni materiali è la persona singola, che fa propri i risultati del suo lavoro. Tale primato della proprietà priva- ta rispetto alla collettiva deriva inoltre dal fatto che la cura e la responsabilità dell’esi- stenza, della libertà e del benessere dei mem- bri della società spetta anzitutto alle singole persone e trova il suo principale fondamento nella possibilità di consolidare nel tempo i frutti del lavoro personale. il diritto di proprietà privata che ne deriva comporta la facoltà di trasferimento ad altro soggetto. esso trova i suoi limiti naturali nel- l’eguale diritto di tutti gli uomini e nel dovere di ciascuno di promuovere la giustizia sociale evitando di escludere altri dalla partecipazione ai beni comuni. la proprietà privata così intesa ha pertanto per sua natura un duplice aspetto: personale e sociale. personale, in quanto costituisce un pre- sidio al libero manifestarsi della persona e della famiglia, e un incentivo allo sviluppo delle fa- coltà individuali. sociale, in quanto, contri- buendo a stimolare la naturale operosità del- l’uomo, favorisce lo sviluppo nello sfruttamento e nella utilizzazione dei beni materiali posti da dio a disposizione di tutti gli uomini. le norme giuridiche positive regolanti la proprietà privata debbono tendere non solo a definire e tutelare il diritto dei singoli, ma an- che ad assicurare l’adempimento della funzio- ne sociale spettante ai proprietari. esse posso- no accordare un uso più o meno circoscritto a seconda delle condizioni ambientali e stori- che, a seconda della natura e quantità dei be- ni che ne sono oggetto e a seconda della per- sona fisica o giuridica titolare del diritto di proprietà. norme giuridiche che negassero qualsiasi riconoscimento del diritto di proprie- tà privata dei beni sarebbero in contrasto col- la legge naturale. 74. La funzione sociale della proprietà dei beni strumentali. Riguardo alla proprietà dei beni occorre distinguere tra beni di consumo e di godimento destinati a soddisfare bisogni per- sonali, familiari e collettivi, e beni strumentali destinati invece alla produzione di nuova ric- chezza. la proprietà privata dei beni strumentali ha una funzione sociale tanto più accentuata quan- to più è rilevante la quantità e la qualità dei beni che l’impiego di detti strumenti permette di ottenere. Tale funzione sociale si manifesta, da un punto di vista tecnico, nella ricerca della più appropriata utilizzazione dei mezzi di pro- duzione, nel loro sviluppo in relazione a bisogni comuni, e nella cessione a un giusto prezzo dei prodotti ottenuti. 75. Funzione sociale della proprietà dei beni strumentali in situazione di concorrenza . Quan- do i proprietari di beni strumentali concorrenti tra loro per l’ottenimento di un dato prodotto sono numerosi e indipendenti e la produzione possa adeguarsi rapidamente alla domanda, si può, sulla base della osservazione storica e del- la deduzione logica, fondatamente presumere

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