Novembre-Dicembre-2013
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2013 XXX professioni che richiedono l’esercizio di attività intellettuali, quali le professioni libere, quelle tecniche e quelle dei pubblici funzionari. per tali professioni è prevalente il carattere di ser- vizio reso alle altre categorie di lavoratori e alla comunità, rispetto al lavoro svolto a semplici fi- ni personali. inoltre il necessario carattere di li- bertà che deve essere lasciato all’esercizio del- le facoltà intellettuali, impedendo ed anzi scon- sigliando ogni controllo, facilita le deviazioni e l’irresponsabilità individuale. discende da tali principi che le associazioni di pubblici impiegati, quelle di esercenti libe- re professioni, i corpi professionali di tecnici, nel tutelare gli interessi particolari dei propri associati debbono considerarsi al servizio della comunità e non di partiti, di classi, o di gruppi particolari, ivi compresi quelli dei propri asso- ciati. È pertanto legittimo l’intervento della auto- rità volto a garantire nel comune interesse e nel rispetto della naturale autonomia dei corpi pro- fessionali, una adeguata attuazione di tale prin- cipio. Fra i compiti accessori di tali associazioni, oltre al perfezionamento tecnico e alla prepara- zione professionale, deve porsi la formazione e lo sviluppo di un’etica e di una deontologia pro- fessionale, onde rendere sempre meglio consa- pevoli i loro membri dell’alta funzione e delle correlative responsabilità spettanti alla tecnica e alla professione per realizzare i fini dell’ordi- ne e della giustizia sociali. 69. Unicità e pluralità delle associazioni pro- fessionali . l’unicità o la pluralità delle associa- zioni professionali è condizionata dalle tradizio- ni e dalla situazione dell’ambiente e delle sin- gole professioni. Tuttavia, in linea generale, l’associazione professionale, se dotata della ne- cessaria autorità ed autonomia e di un appro- priato ordinamento che ne faccia genuina espressione della volontà degli interessati e del- le aspirazioni degli appartenenti alla categoria, può assurgere -tra le collettività intermedie che debbono trovar posto tra l’individuo e lo stato - ad elemento di primaria importanza, con rico- nosciuto carattere pubblicistico. le associazioni professionali possono in tal caso legittimamente ed utilmente svolgere in via esclusiva – vinco- lante cioè tutti gli appartenenti alla categoria anche non aderenti all’associazione – determi- nate funzioni sociali, quali la stipulazione dei contratti collettivi e la soluzione dei conflitti di lavoro. in tal caso potranno rimanere attribuite alle associazioni professionali libere funzioni di assistenza sociale, mutualità, istruzione profes- sionale, cultura, diporto e simili. a fianco delle associazioni professionali con finalità sindacali, dovranno dai cattolici pro- muoversi dei liberi sodalizi fra lavoratori che si adoperino con diligenza ad educare profonda- mente i loro soci nella parte religiosa e morale, affinché questi possano di poi compenetrare le associazioni professionali di quello spirito cri- stiano con cui si devono reggere in tutta la loro condotta. 70. I conflitti di lavoro . lo sciopero e la ser- rata, come ogni altro mezzo violento di difesa del proprio diritto, possono essere esclusi sol- tanto in uno stato rottamente ordinato, nel quale il ricorso a questi atti di forza possa one- stamente proibirsi senza menomare i diritti e i legittimi interessi di alcuno. a tale scopo i con- flitti di lavoro sia individuali sia collettivi po- tranno essere sottoposti per legge in primo luo- go a un obbligatorio tentativo di conciliazione e demandati quindi, in caso di mancata concilia- zione, a magistrature dello stato con apposito ordinamento. V - Produzione e scambio 71. La giustizia sociale principio direttivo della vita economica . i beni materiali sono de- stinati da dio a vantaggio comune di tutti gli uo- mini. nel campo economico, la giustizia sociale si risolve, fondamentalmente, nella attuazione di questo principio. appartiene quindi alla giustizia sociale di promuovere una equa ripartizione dei beni per cui non possa un individuo o una classe esclude- re altri dalla partecipazione ai beni comuni. a fondamento di tale equa distribuzione deve por- si una effettiva e non solo giuridica uguaglianza dei diritti e delle opportunità nel campo econo- mico, per cui, tenuto conto delle ineliminabili differenze nelle doti personali, nell’intelligen- za, nella volontà, sia attribuito a ciascuno il suo secondo giustizia e non secondo privilegi preco- stituiti o conferiti da un ordinamento che osta- coli taluni individui o gruppi sociali nello sforzo di migliorare le loro condizioni. È proprio della giustizia sociale instaurare un ordine nel quale i singoli diano tutto quanto essi sono in grado di apportare al bene comune e ot- tengano quanto è necessario per un armonico sviluppo delle energie individuali, quale sia con- sentito dalle condizioni di ambiente, di tempo e di luogo. in particolare, nel campo della produzione, è debito di giustizia sociale tendere a produrre tutti i beni necessari o utili ai fini sopradetti che si possono ottenere dalle risorse naturali,
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