Novembre-Dicembre-2013

XXiX LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2013 che formale, e d’altra parte nelle piccole e nel- le medie aziende l’azionariato del lavoro può sminuirne l’efficienza, in quanto ne menoma l’unità di comando e il carattere personale che costituiscono gli elementi di maggior forza di tali aziende. attraverso l’azionariato del lavoro non si perviene quindi facilmente a stimolare il senso di responsabilità del singolo lavoratore in forme che in qualche modo ricostituiscano nel salaria- to gli elementi più favorevoli allo sviluppo della persona che si ravvisano nella figura del pro- prietario e dell’artigiano. in tale situazione, occorre evitare che auspi- cando genericamente una larga adozione del- l’azionariato del lavoro, si rinunzi a realizzare altre forme di rapporti tra azienda e lavoratori, che interessando individualmente ciascun lavo- ratore alla gestione dell’azienda nell’ambito della sua personale esperienza, diano effettiva- mente modo alla sua personalità di affermarsi e di perfezionarsi e alla comunità aziendale di ri- cevere da ciascun lavoratore, m un clima di maggiore solidarietà un sostanziale contributo per un migliore andamento. Tra le forme atte a far partecipare effettiva- mente il lavoratore alla gestione aziendale si ri- cordano: 1) l’istituzione di organi quali i consigli di azienda e di sistemi atti a promuovere il senso di iniziativa dei singoli lavoratori e ad utilizzare i contributi che per tale iniziativa possono veni- re al miglior andamento della produzione; 2) la partecipazione alla nomina degli organi di controllo dell’amministrazione, nomina che è ora generalmente riservata alle stesse forze che già designano gli amministratori; 3) l’istituzione più estesa possibile ed il per- fezionamento continuo di forme di salari a ren- dimento, sia individuali sia collettivi, tali che i lavoratori vedano una chiara ed equa corrispon- denza tra la retribuzione e il lavoro da ognuno di essi svolto, non siano posti in posizione di an- tagonismo rispetto ai compagni di lavoro e non vedano devoluto solo all’azienda, attraverso va- riazioni delle tariffe di cottimo, il frutto della loro maggiore laboriosità; 4) la partecipazione alla formazione delle norme disciplinari e dei regolamenti interni ed agli organi incaricati di applicare le norme stesse; 5) la gestione degli istituti aziendali che han- no per fine l’elevazione e l’assistenza dei lavo- ratori, quali le istituzioni mutualistiche di cura, le mense, gli spacci, gli istituti di educazione, i luoghi di svago e di riposo e le opere sociali in genere. Tutte le forme di partecipazione e di colla- borazione tra i diversi protagonisti del fatto produttivo dovranno tendere a costituire nel- l’azienda una operante comunità di lavoro nella quale siano rispettate le singole personalità, at- tribuendo a ciascuno una sua sfera di autonomia e perciò di responsabilità e siano al tempo stes- so soddisfatte le esigenze della organizzazione, della gerarchia e della disciplina. 67. Fini delle associazioni professionali . la libertà di associazione per tutte le categorie professionali di datori di lavoro, lavoratori ed esercenti libere professioni è riconosciuta come particolare manifestazione della libertà gene- rale di associazione per scopi non contrari ai principi della morale, del bene comune e del- l’ordine pubblico. Gli aggruppamenti professio- nali debbono considerarsi espressione autono- ma di libere forze sociali e di naturale solida- rietà fra i loro membri e sono perciò dotate di autorità nei limiti riconosciuti dall’ordinamento giuridico. l’istituzione di associazioni professionali, mediante le quali lavoratori di determinate ca- tegorie perseguono collettivamente finalità co- muni di tutela economica e di elevazione socia- le, non contrasta d’altra parte con la libertà in- dividuale del lavoratore ma è anzi strumento idoneo a ordinare e a potenziare le attività indi- viduali dei membri di ciascuna categoria, oltre che a promuovere il bene comune nel campo dei rapporti di lavoro. le associazioni sindacali possono stipulare contratti collettivi per regolare i rapporti di la- voro ed economici in generale tra i membri del- le categorie, rappresentati dalle associazioni stesse attraverso libere elezioni. inoltre dal concetto cristiano di comunità so- ciale deriva la opportunità di promuovere forme di collaborazione fra le associazioni di lavorato- ri e quelle di datori di lavoro, come pure di fa- vorire per mezzo di tali associazioni il raggiungi- mento di comuni scopi di assistenza sociale, di istruzione professionale e simili. oltre le funzioni proprie, le associazioni sin- dacali possono esercitare quelle funzioni che ad esse siano delegate dallo stato o da altri enti. esse potranno inoltre essere rappresentate negli organi legislativi e amministrativi. 68. Organizzazione delle professioni intel- lettuali e tecniche . Tutte le categorie di lavora- tori hanno, in ragione della pari dignità e della funzione sociale di ogni genere di lavoro, dei doveri verso la società. particolare importanza nella moderna orga- nizzazione sociale ed economica spetta alle

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