Novembre-Dicembre-2013
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2013 XXXiV messe per i beni strumentali in situazioni non di concorrenza di cui all’art. 76. 82. La proprietà non acquistata con adegua- to e lecito lavoro . in quanto il lavoro è all’origi- ne di ogni proprietà, l’acquisizione di beni che non trovi corrispondenza in un adeguato e lecito lavoro o nella legittima e libera volontà del pre- cedente proprietario rappresenta un indebito arricchimento effettuato impoverendo altri uo- mini. un ordinamento giuridicamente ed econo- micamente sano non deve consentire il for- marsi di tali possibilità di arricchimento; e nel caso in cui tali arricchimenti non si siano potu- ti evitare è legittimo l’intervento dell’autorità atto a correggere gli effetti che ne sono risul- tati nella ripartizione dei beni esistenti tra i membri della comunità e mirante ad impedire il loro rinnovarsi. 83. La trasmissione ereditaria dei beni . dal diritto che ha l’uomo di far propri nel tempo i frutti del suo lavoro e dalla naturale solidarietà che lo lega alla comunità familiare, deriva il di- ritto di trasmissione ereditaria e di donazione, il quale altro non è, pertanto, che un particola- re aspetto del diritto di proprietà. in relazione al fatto che l’uomo ha interessi limitati nel tempo e che, d’altra parte, occorre evitare che la possibilità di ricevere intatto il patrimonio accumulato con il lavoro altrui ren- da meno sentito, specie in chi già dispone di mezzi materiali, il dovere di assumere la re- sponsabilità di un lavoro, risponde a giustizia che i beni di proprietà privata siano trasmissibili ad altri solo con limitazioni determinate dalla legge. nei casi poi in cui motivi di giustizia sociale esigano di correggere l’esistente ripartizione dei beni oggetto di proprietà privata, una conci- liazione degli interessi di ogni singolo proprieta- rio con l’interesse generale può essere ottenuta rinviando tale correzione al momento in cui la proprietà dei beni si trasferisce per successione o per donazione. molteplici elementi legittimano quindi il tra- sferimento alla comunità di una parte dei beni che sono oggetto di trapasso a titolo gratuito. il regolamento giuridico di tali trasferimenti deve tener presenti congiuntamente i seguenti ordini di circostanze: a) i rapporti intercorrenti tra le persone tra le quali si effettua il trasferimento, dovendosi rico- noscere un trattamento più favorevole ai trasferi- menti tra parenti e in particolare a quelli tra i componenti la comunità familiare in senso stretto; b) l’entità della quota che è oggetto del tra- sferimento, essendo giustificati da parte della comunità prelievi più elevati quanto più ingente è il patrimonio del testatore; c) l’entità del patrimonio del beneficiario della successione o della donazione, essendo le- gittima una devoluzione alla comunità di quote tanto più rilevanti, quanto più è ingente tale patrimonio; d) la situazione generale economica e socia- le, in relazione alla quale variano le modalità con cui si debba procedere alla correzione dell’esistente distribuzione dei beni oggetto di proprietà privata. data la natura della comunità familiare, il diritto personale del proprietario di disporre dei suoi beni è limitato altresì dal diritto della fa- miglia di averne riservata una quota in caso di trasferimento di proprietà a titolo gratuito: tale quota è stabilita dai singoli ordinamenti giuridi- ci in relazione agli ordini di circostanze sopra indicate e alle condizioni della organizzazione familiare. nel caso di trasferimento delle piccole aziende e delle minori unità terriere, è oppor- tuno evitare con mezzi vari, quali le agevolazio- ni fiscali e creditizie, il loro frazionamento. nel caso di aziende di vaste dimensioni, che occupano ingenti forze di lavoro, impiega- no rilevanti capitali altrui e soddisfano a im- portanti bisogni della comunità, l’autorità può legittimamente intervenire, sia in linea gene- rale che in linea particolare, per garantire che l’attività economica legata alla proprietà della azienda stessa continui a svolgersi efficace- mente, pur quando essa venga per successione ereditaria o per donazione trasmessa ad altra persona. 84. La giustizia sociale e la comunità inter- nazionale dei beni: commercio internazionale ed emigrazione . i beni materiali da dio posti sulla terra sono destinati al soddisfacimento dei bisogni di tutta la famiglia umana; data questa comune destinazione delle risorse terrestri e la loro varia distribuzione nelle diverse regioni del mondo, risponde a un principio di diritto natu- rale l’aspirazione degli uomini di partecipare di- rettamente o per mezzo di scambi alla utilizza- zione di tutti i beni della terra. Tale principio implica da un lato la libertà per gli uomini di trasferirsi là dove la disponibi- lità di materie prime permette loro di applicare più profittevolmente la loro operosità, dall’al- tro la possibilità di scambiare materie prime e prodotti ottenuti dalla elaborazione delle mate- rie stesse.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=