Novembre-Dicembre-2013
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2013 X funzione essenziale dello stato è proteggere e tutelare il diritto così inteso. 11. La giustizia sociale compito e fine dello stato . poiché la vera ricchezza e la sola forza della società è nelle energie degli individui l’in- teresse massimo della società è di fare che tut- te queste energie siano portate al massimo svi- luppo di cui sono capaci ed impedire che riman- gano non svolte e puramente potenziali, per modo che ciascuno eserciti le sue facoltà indivi- duali e sociali ora dando e ora ricevendo per il bene suo e quello degli altri. a questo fine deve cooperare tutta la vita sociale e quindi anche lo stato che ne fa parte. lo stato vi tende con l’attività con cui mira a realizzare la giustizia sociale, la quale può dirsi compito e fine dello stato, che vi provvede 1) con la sua funzione di tutela dei diritti de- gli individui, dei gruppi e delle società; 2) con la cura esatta e la esatta gestione di tutti gli interessi comuni a cui è sua funzione provvedere; 3) con la creazione di condizioni generali di aiuto e di sostegno di tutti gli sforzi particolari degli individui, delle famiglie, dei gruppi e delle società, in modo che siano eliminate le situazio- ni di privilegi derivanti da differenze di classe, di ricchezza, di educazione e simili. Tutto ciò deve essere diretto a rendere indi- vidui, famiglie e gruppi capaci di risolvere per proprio conto e con le proprie forze e nella pro- pria autonomia i propri problemi, evitando che le organizzazioni che all’uopo sono create siano volte a trattare e a mantenere gli individui co- me incapaci di vivere con la propria volontà e sotto la propria responsabilità la propria vita. deve altresì essere volto a procurare che le naturali disuguaglianze – di attitudini, di capaci- tà, di volontà fra gli uomini - si riflettano quan- to più possibile in una organica varietà di fun- zioni delle persone delle categorie sociali, evi- tando che lo sviluppo delle possibilità individua- li e l’attribuzione delle funzioni sociali sia osta- colato dalla esistenza di privilegi di classe. 12. Il dovere di obbedienza . poiché ogni au- torità viene da dio, verso la legge giusta si ha non solo il dovere di obbedienza passivi ma l’obbligo di favorirne l’attuazione con una ade- sione di coscienza che è il primo dovere del cit- tadino e l’aspetto interiore della sua sociale moralità. l’obbedienza alle leggi non è cieca, ma ra- gionevole e consapevole. perciò è diritto e spes- so obbligo di coscienza non obbedire e resistere alla legge positiva ingiusta. la legge positiva è ingiusta quando è in con- trasto con la legge divina e con la legge morale, quando si trova in opposizione al bene comune e quando emana da persone e gruppi che non sono depositari dell’autorità legittima. Resta salvo il diritto insopprimibile di difesa quando l’autorità intende attuare la legge in- giusta e viola i diritti e i principi della verità, della moralità, della giustizia che fanno umano il mondo dell’esperienza. Tale diritto deve esercitarsi, riuscito vano ogni altro mezzo nel- le condizioni e con le cautele insegnate dal pensiero cristiano, e costituisce un dovere di responsabilità per la partecipazione alla vita sociale. 13. Principi dell’organizzazione statale . nes- suna forma concreta di organizzazione statale può essere condannata a priori, perché il modo di organizzarsi a stato dipende dalle concrete condizioni di un dato momento storico. deve tuttavia essere sempre fatta salva la legittimità delle singole forme, fondata sul rispetto delle esigenze prime dello stato, sopra definite. nella nostra epoca storica e nelle condizioni di civiltà dei paesi più progrediti è richiesto un ordinamento il quale sia fondato: a) sopra il diritto di tutti indistintamente i cittadini e delle forze sociali a partecipare in forme giuridiche all’attività legislativa, ammini- strativa e giudiziaria dello stato; b) sopra il diritto dei cittadini di scegliere e designare gli investiti della pubblica autorità; c) sopra la responsabilità anche giuridica degli esercenti la pubblica autorità verso gli altri cittadini, a prescindere dalle responsabi- lità morali e storiche che sono connesse col- l’esercizio della sovranità, qualunque sia la forma di stato. 14. Le libertà politiche . come condizione imprescindibile di questo diritto di partecipa- zione dei cittadini alla formazione e all’eserci- zio delle funzioni dello stato e di quest’obbligo di responsabilità, nasce l’esigenza delle indi- spensabili libertà politiche del cittadino e del- le forze sociali, da esercitarsi in armonia con la legge morale: il diritto di non vedersi impo- ste opinioni politiche e di essere protetto da violenze ed arbitri, a causa delle medesime; il diritto di essere protetto e, se necessario, assi- stito, nell’esercizio effettivo della libertà di stampa, di riunione e di associazione; il diritto di discutere e deliberare in seno e per mezzo delle rappresentanze politiche sull’indirizzo generale della politica dello stato e sugli atti del governo.
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