Novembre-Dicembre-2013
iX LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2013 ciascuna iniziativa, istituzione, esperienza di vi- ta associata al suo posto, ordinandole secondo il proprio valore rispetto al fine ultimo e organiz- zando fra di loro l’umana convivenza. 9. Fini dello stato . deriva da quanto è espo- sto nell’articolo precedente che tutte le attività umane per lo sviluppo e l’armonizzazione delle quali si dà vita allo stato, sono indipendenti nel- la loro natura dallo stato stesso; questo le sup- pone, non le crea, e per conseguenza non può nemmeno ingerirsi in esse in modo da alterare le esigenze e le leggi fondamentali della loro natura. deriva altresì che lo stato ha dei suoi fini specifici, che, qualunque siano gli altri fini che le circostanze storiche gli impongono di assume- re, è tenuto a realizzare. e cioè esso deve: a) garantire i diritti di tutti gli individui e delle comunità e società che essi formano diret- te a realizzare i loro interessi e fini umani, onde assicurare l’armonia e l’azione reciproca degli individui, delle famiglie e delle forze sociali; b) provvedere agli interessi che sono comuni a tutti, e che soltanto con la collaborazione di tutti possono essere soddisfatti, onde assicurare le condizioni fondamentali del libero sviluppo e della pienezza di vita degli individui, delle fa- miglie e delle forze sociali che da essi legitti- mamente nascono. in quanto lo stato ha per sua funzione essen- ziale di tutelare i diritti degli individui, delle fa- miglie e delle forze sociali e di promuovere in- teressi comuni mediante l’impiego delle forze di tutti, lo stato ha per proprio connaturale fine il bene comune. per realizzare questo fine lo stato deve rico- noscere come legge indeclinabile di ogni attivi- tà umana, e quindi anche della sua, la legge morale, e in particolare i principi fondamentali dell’ordine giuridico, cioè della giustizia. per conseguenza esigenze fondamentali a cui l’atti- vità dello stato deve congiuntamente corrispon- dere sono: 1) lasciare a tutte le forze e attività, che compongono il mondo sociale, la libertà nella loro vita, cioè la possibilità di svolgersi secondo le leggi della propria natura; 2) mantenere, perché questa libertà possa esplicarsi, la più esatta eguaglianza degli indivi- dui, delle famiglie e dei gruppi dinanzi alla leg- ge; e cioè impedire che si stabiliscano e si man- tengano privilegi positivi o negativi a favore di alcuni e a danno degli altri per ragioni di razza, classe, opinioni politiche, condizioni economi- che e sociali e simili. sono contrari all’essenza stessa dell’uomo e al suo fine, alla legge morale e alla natura stessa dello stato tutti i tentativi diretti a dar vita a differenze di trattamento tra individuo ed individuo per le suddette ragioni e quindi a differenze di posizioni e di capacità giuridiche sia di fronte alle possibilità d’impie- go, di lavoro e di professione, sia di fronte al- l’uso dei beni materiali, sia di fronte al diritto dell’unione matrimoniale e della famiglia, sia di fronte al diritto di cittadinanza e conseguente godimento dei diritti politici; 3) fare che ogni altro fine concreto che lo stato si proponga sia subordinato e ordinato al bene comune; e specialmente che sia subordi- nato e ordinato al bene comune così inteso, l’interesse del corpo sociale preso nel suo tut- to: infatti ogni tentativo di tirannia (la quale non è altro che la politica che sopraffà il dirit- to) si riduce facilmente al concetto di corpo sociale come totalità avente sovranità assoluta su tutti gli altri fini dell’uomo, il che è il mas- simo ostacolo per gli individui «nel tendere all’acquisto dei supremi e immutabili beni a cui tendono per natura». Questa indeclinabile esigenza e legge del be- ne comune che presiede a tutta la vita dello stato pone necessariamente una gerarchia e un ordine intrinseco nelle attività che lo stato deve svolgere per raggiungere i suoi fini. non può quindi ammettersi che talune attivi- tà dello stato tendenti a particolari obiettivi, come quello della potenza nazionale o della at- tuazione di particolari forme di organizzazione produttiva -obbiettivi contingenti, condizionati a determinate situazioni storiche e pertanto soggetti ad evoluzione e modificazione -impron- tino di sé l’azione dello stato in modo da andare a detrimento e sovrapporsi ai veri fini dello sta- to e quindi determinare una invasione o restri- zione o peggio soppressione delle sfere di liber- tà proprie alle forze sociali. 10. Stato e diritto . la ragione di essere dello stato e la condizione fondamentale della sua le- gittimità è il riconoscimento, il rispetto e la ga- ranzia del diritto della persona umana di conse- guire liberamente la sua perfezione fisica, intel- lettuale e morale cioè della libertà individuale intesa sia come diritto dell’individuo di essere salvaguardato dalle arbitrarie limitazioni nelle proprie facoltà moralmente lecite di muoversi, di agire, di pensare, di vivere e quindi da arbi- trari arresti o molestie o offese, sia come dirit- to di adempiere a tutte le lecite esigenze e ten- denze delle attività umane e a tutte le obbliga- zioni della propria coscienza morale e religiosa. il diritto consiste nella piena esistenza ed af- fermazione di questa fondamentale libertà per tutti gli uomini e quindi per le forze sociali;
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