Novembre-Dicembre-2012
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXIX - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2012 36 grado, l’art. 2 successivamente modificato dall’art. 13 della legge 40/07, e principalmente l’art. 5, articolo particolarmente deleterio che ha e avrà ripercussioni altamente negative. La legge 53/03 pur conservando il primo ci- clo, lo divide in scuola primaria e scuola secon- daria di primo grado, salvaguardia, quindi, la specificità di questo fondamentale livello scola- stico, anzi ne esalta la valenza specifica che «è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo» (art. 2, punto f). La scuola secondaria di primo grado era sal- va, anche se di fatto era sempre esistita non es- sendo mai entrata in vigore la legge 30/00. La legge 53/03 ha il merito di avere definito la scuola sistema educativo di istruzione e di formazione (art. 2) e ha ottime finalità «Favori- re la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori» (art. 1). La scuola deve mirare alla formazione spiri- tuale, alla formazione morale, allo sviluppo del- la coscienza storica, all’appartenenza alla co- munità locale, nazionale e alla civiltà europea, allo sviluppo delle capacità e delle competenze generali e specifiche, ad elevare il livello cultu- rale (art.2). Le finalità della scuola italiana sono ottime e in piena sintonia con la nostra Carta costituzio- nale e il personalismo. Rilevanti sono anche le finalità specifiche della scuola secondaria di primo grado. La legge n. 53/03 è una legge delega, quin- di, aveva bisogno dei decreti legislativi, quello che interessa la scuola secondaria di primo gra- do è il decreto legislativo n. 59/04. Questo de- creto si configura spesso per un eccesso di dele- ga, per l’introduzioni di parti non previste dalla legge. L’art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 59/04 specifica che l’espressione scuola media contenuta nelle disposizioni vigenti si sostituisce con scuola secondaria di primo grado. Prima di analizzare le indicazioni soffermia- moci sulla legge n. 169/08, una deleteria legge, ispirata in molte sue parti solo da motivi econo- mici e di propaganda con un carente fondamen- to pedagogico e didattico, sul D.P.R. n. 81/09, il più deleterio decreto della storia della scuola italiana che sta rovinando e continuerà a rovina- re la nostra scuola, sul D.P.R. n. 122/09, diretta emanazione della legge n. 169/08 e sul D.P.R. n. 89/09. La n. 169/08 è la legge di conversione del decreto legge 137/08, questa legge, emana- ta anche se prevedeva inesistenti misure d’ur- genza, introduce molte innovazioni altamente negative, in particolare la reintroduzione dei vo- ti nel primo ciclo e la certificazione delle com- petenze con i voti. L’introduzione dei voti nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado ha tol- to forza e spessore a tutte le innovazioni realiz- zate fino agli anni 90. La legge n. 169/08 per la scuola secondaria di primo grado afferma la certificazione delle competenze con i voti. Il DPR n. 122/09 corregge un po’ il tiro e prevede la descrizione e i voti, ma i voti sono sempre ascientificamente presenti. Io sono per una cer- tificazione descrittiva, al limite si possono usa- re i livelli, La legge 169/08 è la stessa legge che intro- duce cittadinanza e costituzione via via svuotata sempre più per logiche solo economiche. Il D.P.R. n. 81/09 solo per fini economici sta smantellando sempre più la scuola italiana. Il D.P.R. n. 89/09 nello specifico tratta nel- l’art. 5 la scuola secondaria di secondo grado, definendo il quadro orario, regolamentando, tra l’altro, il tempo prolungato, cittadinanza e co- stituzione, le classi ad indirizzo musicale. Ritorniamo al decreto legislativo n. 59/04. L’allegato C del decreto legislativo n. 59/04 ri- guarda le «indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di primo grado». indicazioni ancora in vigore, in- sieme alle indicazioni per il curricolo previste dal D.M. 31 luglio 2007. Infatti, in atto convivo- no due indicazioni e da alcuni anni vi è stata una sperimentazione per armonizzarle, prevista dal D.P.R. n. 89/09. Proprio in questo anno sco- lastico dovevano entrare in vigore le nuove indi- cazioni, che per lungaggini burocratiche non so- no potute entrare in vigore ufficialmente. Le indicazioni nazionali (decreto legislativo n. 59/04) prevedono il seguente iter: finalità, profilo in uscita I ciclo (PECUP), obiettivi gene- rali (OG), obiettivi specifici di apprendimento (OSA), obiettivi formativi (OF), unità di appren- dimento (UDA), competenze, piano di studio personalizzato (PSP), valutazione/orientamento – portfolio, fondato sulla conoscenza iniziale dell’alunno. Come detto, il D.M. 31 luglio 2007 ha intro- dotto le indicazioni per il curricolo che prevedo- no il seguente iter: ogni Istituzione scolastica predispone il curricolo nel rispetto delle finali- tà, dei traguardi per lo sviluppo delle competen- ze, degli obiettivi di apprendimento. Le indicazioni per il primo ciclo sono uniche e prevedono aree disciplinari e discipline. Vi sono diversi punti di convergenza tra le due
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