Educare crescendo...nella ricerca della verità
IN COLLABORAZIONE CON L’UNESU - CEI (UFFICIO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ) EDUCARE CRESCENDO…. NELLA RICERCA DELLA VERITÀ 1.1. La scuola cattolica Nel parlare di scuola cattolica il testo del Concordato riprende pedissequamente la Costituzione italiana, con alcune interessanti suggestioni interpretative. Tanto per cominciare, il riferimento principale è all’art. 33, che esordisce – come è noto – affermando il principio della libertà di insegnamento: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento» 2 . Dato che nello stesso articolo si stabiliscono subito dopo le competenze dello Stato nell’istituire proprie scuole e il diritto di enti e privati di istituire a loro volta «scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato» 3 , è significativo che il diritto della Chiesa di istituire proprie scuole sia ricondotto proprio al principio della libertà di insegnamento, intesa anche come «libertà della scuola», secondo un’interpretazione cara al mondo cattolico, che vi ha sempre visto non solo la proclamazione della libertà degli insegnanti ma anche della libertà di insegnamento come azione collettiva promossa dall’intera scuola. Tutto il sistema scolastico italiano nasce sotto il segno della libertà e dunque è perfettamente coerente che debba realizzarvisi una forma di indispensabile pluralismo non solo tra le diverse scelte che gli insegnanti possono legittimamente compiere nell’esercizio della loro attività didattica, ma anche tra le diverse forme di scuola che possono altrettanto legittimamente esistere, statali e non statali, nel fondato presupposto che non possa esservi una sola modalità di educazione scolastica e che in un settore così delicato come quello dell’istruzione debba potersi esercitare una libertà di scelta educativa che, come vedremo più avanti, sarà ribadita dalla legislazione nazionale. Il secondo periodo del citato articolo del Concordato non fa altro che parafrasare ancora l’art. 33 della Costituzione, trasformandone la formulazione imperativa («la legge … deve assicurare ad esse [scuole di enti e privati] piena libertà») in una formulazione descrittiva («è assicurata piena libertà»), anche se all’epoca non era ancora intervenuta la legislazione sulla parità, che solo più di cinquant’anni dopo ha dato attuazione al dispositivo costituzionale. Ciò comporta il «trattamento scolastico equipollente» degli studenti, previsto già dalla Costituzione e ribadito dal Concordato prevalentemente nei termini del riconoscimento legale degli studi compiuti (si deve leggere in questo modo il riferimento concordatario agli esami di Stato). Il problema della parità scolastica dovrebbe collocarsi nel quadro del citato pluralismo scolastico e del più generale principio di libertà di scelta educativa, ma non è questa la sede per soffermarsi sull’argomento. Basti ricordare come, a livello internazionale, il principio sia presente in numerosi documenti in termini anche più espliciti di quanto faccia la nostra Carta costituzionale. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo , ad esempio, stabilisce che «i genitori hanno 2 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33, c. 1. 3 Ivi, c. 3. 35
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=