Educare crescendo...nella ricerca della verità
IN COLLABORAZIONE CON L’UNESU - CEI (UFFICIO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ) EDUCARE CRESCENDO…. NELLA RICERCA DELLA VERITÀ Di presenza cristiana nella scuola si può parlare in almeno due modi: dall’alto, come presenza istituzionale della Chiesa nel sistema scolastico italiano e, dal basso, come animazione che i singoli fedeli possono svolgere all’interno delle singole comunità scolastiche. Entrambe sono forme importanti di presenza cristiana in quanto esprimono modi diversi di essere Chiesa. 1. La presenza istituzionale della Chiesa nella scuola La Chiesa è istituzionalmente presente nel sistema di istruzione italiano in ancora due modi: l’insegnamento della religione cattolica (Irc) e le scuole cattoliche. Di questi due aspetti parla anzitutto un documento fondamentale proprio da un punto di vista istituzionale, come il Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, che nella revisione del 1984 dedica ad essi due distinti punti dell’articolo 9, che può valere la pena di leggere per intero: 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato. 2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni, ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione 1 . Nell’esposizione della materia seguiremo l’ordine proposto dal Concordato, utilizzandolo come spunto per sviluppare su ciascun settore un discorso ovviamente più ampio, seppur sintetico. 1 Legge 25-3-1985, n. 121, “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporto modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”, art. 9. 34
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