La Scuola e l'Uomo - n. 7-8 - Luglio-Agosto -2023

XVI LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2023 propri, fatti salvi le assemblee sezionali, i congressi regionali, i consigli sezionali e regionali, i presidenti sezionali e regionali. 4. Ferma restando l’adesione al presente Statuto, le diverse dimensioni territoriali obbligatorie possono adottare un ordinamento proprio, comunicandolo al Consiglio nazionale. Art.10 Sezione 1. La Sezione è l’articolazione di base dell’Associazione. 2. Gli organi a livello sezionale sono: 2.1 Assemblea sezionale 2.2 Consiglio sezionale 2.3 Presidente sezionale 2.4 Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio. Art. 11 Organi regionali 1. Gli organi a livello regionale sono: 1.1 Congresso regionale 1.2 Consiglio regionale 1.3 Presidente regionale 1.4 Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio. Art. 12 Livelli intermedi facoltativi 1. In ambito regionale si possono costituire raggruppamenti tra sezioni con eventuali organi propri definiti a livello locale. 2. Si possono costituire raggruppamenti tra Regioni, solo a livello organizzativo. Art. 13 Organi nazionali 1. Il livello nazionale si articola nei seguenti organi: 1.1 Congresso nazionale 1.2 Presidente nazionale 1.3 Consiglio di presidenza 1.4 Consiglio nazionale 1.5 Consiglio delle Regioni 1.6 Comitato dei probiviri 1.7 Collegio dei revisori dei conti. 2. Le modalità operative di elezione e l’organizzazione degli organi del livello nazionale sono stabiliti dal Regolamento organico nazionale, sempre secondo i principi del presente Statuto. 3. Congresso nazionale 3.1 Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti su base regionale. 3.2 È convocato ordinariamente ogni quattro anni dal presidente nazionale. Straordinariamente può essere convocato su proposta del Consiglio nazionale o di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. 3.3 Al Congresso nazionale compete: 3.3.1 elaborare ed approvare le linee progettuali dell’Associazione; 3.3.2 apportare modifiche allo Statuto; 3.3.3 eleggere il presidente nazionale e i relativi vicepresidenti, gli altri componenti del Consiglio nazionale, il Comitato dei probiviri, il Collegio dei revisori dei conti. 4. Presidente nazionale 4.1 Al presidente nazionale compete:

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