Luglio-Agosto-2016

1 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXIII - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2016 E d i t o r i a l e Rosalba Candela, Presidente nazionale UCIIM Linee orientative I «Diritti Inviolabili» dell’uomo, «Principi supremi» che nessun essere umano può e de- ve rinnegare, sono scritti nei primi 12 articoli della Costituzione della Repubblica Italiana. Eccezionali i Padri costituenti! Hanno elaborato un testo denso di significato e comprensibile al di là di ogni ermeneutica: per capirlo non occorre alcuna esegetica né servono semiologia o semantica. Hanno tracciato un sentiero che nessun essere umano può, o dovrebbe, rinnegare (1). Tali «Principi supremi» costituiscono la fonte prima della convivenza civile. Primo fra tutti va ricordato l’articolo 3 che sancisce il principio di uguaglianza: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza di- stinzione di sesso, di razza, di lingua, di re- XXV CONGRESSO «LA COSTITUZIONE FONTE DI CONVIVENZA CIVILE» (1) Art. 1 - L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori al- l’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5 - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legi- slazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. Art. 6 - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7 - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedi- mento di revisione costituzionale. Art. 8 - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 10 - L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente ricono- sciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati in- ternazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche ga- rantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11 - L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 12 - La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=