Marzo-Aprile-2012

35 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXIX - Numero 3-4 - Marzo Aprile 2012 accettazione dai Candidati. 5. Gli Elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari al 50% dei Delegati da eleg- gere. 6. In caso di numero dispari di Delegati da eleggere, il numero delle preferenze va arrotondato per difetto, in ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a 2. 7. È consentito il voto per delega ad un altro Delegato della stessa Sezione. Ogni Delegato può avere una sola sub-delega. Art. 13 1. Il Presidente del Congresso provinciale, la Commissione elettorale e il Seggio elettorale provincia- le sono responsabili del buon andamento delle operazioni elettorali. 2. Il Presidente Provinciale trasmette alla Commissione elettorale provinciale il numero complessivo dei Soci della Provincia, il numero dei Soci di ogni Sezione e i verbali delle elezioni sezionali. 3. La Commissione elettorale provinciale determina, in base all’art. 10, comma 4 del presente Rego- lamento e alla documentazione trasmessa dalla Presidenza provinciale, il numero dei Delegati da eleggere e predispone, in base ai verbali delle elezioni sezionali e ai certificati di delega dei Dele- gati sezionali, l’elenco degli aventi diritto al voto, nel quale i Votanti appongono la loro firma. 4. Il Seggio elettorale provinciale, ricevuta la documentazione dalla Commissione elettorale provin- ciale, esplica gli altri adempimenti elettorali. 5. Sulle schede elettorali si deve indicare il loro valore in numero di voti (10 voti, 5 voti, 2 voti, 1 voto), al fine di utilizzare tagli diversi di schede, che non permettano, tra l’altro, l’individuazione degli Elettori. 6. Dei lavori congressuali e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli atti della Provincia, da inviare alle Presidenze nazionale e regionale, da far pervenire, tramite un dele- gato al Congresso nazionale, alla Commissione verifica poteri. Art. 14 1. Il Presidente Provinciale rilascia ad ogni Delegato al Congresso nazionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore. 2. Se da una Provincia non dovessero partecipare al Congresso nazionale tanti Delegati quanti sono quelli ai quali ha diritto, i Delegati partecipanti si dividono il numero dei voti della Provincia; se do- vesse partecipare un solo Delegato, questi è portatore di tutti i voti della Provincia. 3. Il Delegato provinciale impossibilitato a partecipare al Congresso nazionale può delegare un altro Delegato della stessa Provincia. Ogni delegato non può avere più di una sub-delega. PARTE V RINVIO ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO ORGANICO Art. 15 1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto e al Regolamento or- ganico dell’Associazione. Deliberato all’unanimità dal Consiglio centrale nella seduta del 4 marzo 2012

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