Marzo-Aprile-2012

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXIX - Numero 3-4 - Marzo-Aprile 2012 34 alla documentazione trasmessa dal Presidente sezionale, determina il numero dei Delegati da eleggere e predispone l’elenco degli aventi diritto al voto, nel quale i Votanti appongono la loro firma. 4. Il Seggio elettorale sezionale, ricevuta la documentazione dalla Commissione elettorale seziona- le, esplica gli altri adempimenti elettorali. 5. Dei lavori assembleari e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli atti della Sezione e da inviare alle Presidenze nazionale, regionale e provinciale. Art. 9 1. Il Presidente sezionale rilascia ad ogni Delegato al Congresso provinciale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore. 2. Se da una Sezione non dovessero partecipare al Congresso provinciale tanti Delegati quanti sono quelli ai quali ha diritto, i Delegati partecipanti si dividono il numero dei voti della Sezione; se do- vesse intervenire un solo Delegato, questi è portatore di tutti i voti della Sezione. 3. Il Delegato sezionale impossibilitato a partecipare al Congresso provinciale può delegare un altro Delegato della stessa Sezione. Ogni delegato non può avere più di una sub-delega. PARTE IV CONGRESSI PROVINCIALI Art. 10 1. Il Congresso provinciale per le elezioni dei Delegati al Congresso nazionale è indetto, almeno trenta giorni prima della sua celebrazione, dal Presidente provinciale. 2. L’ o.d.g. del Congresso provinciale deve contenere: 2.1 la trattazione del tema congressuale 2.2 l’elezione del Presidente del Congresso e la designazione degli altri Organi congressuali 2.3 la presentazione, la discussione e l’approvazione del Regolamento congressuale e delle mozioni congressuali 2.4 l’elezione dei Delegati al Congresso nazionale. 3. Votano i Delegati delle Sezioni della Provincia, con diritto a tanti voti quanti sono i Soci che essi rappresentano. 4. Il Congresso provinciale elegge, con voto diretto e segreto, i Delegati della Provincia al Congresso Nazionale. Si eleggono 3 Delegati fino a 50 soci e un Delegato ogni 50, o frazione di 50, oltre i primi 50. 5. Qualora in una Provincia esista solo una Sezione, le operazioni elettorali si svolgono in unico gra- do. Art. 11 1. Il Congresso provinciale: 1.1 elegge il Presidente del Congresso; 1.2 designa l’Ufficio di segreteria; 1.3 designa la Commissione elettorale; 1.4 designa il Seggio elettorale. 2. I Componenti della Commissione elettorale e del Seggio elettorale possono coincidere. Art. 12 1. La lista dei Candidati delegati provinciali deve essere presentata alla Commissione elettorale pro- vinciale. 2. Hanno diritto a candidarsi tutti i Soci regolarmente iscritti, in base all’art. 2 del presente Regola- mento, alle Sezioni della Provincia. 3. La lista deve contenere un numero di candidati almeno pari al numero dei Delegati da eleggere. 4. La lista dei Candidati deve essere presentata almeno da tre Delegati e deve essere firmata per

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