38 Anno LXXXIII Numero 1-2 - Gennaio-Febbraio 2026 quennale, nello scrutinio finale hanno: riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento; seguito un regolare corso di studi d’istruzione secondaria di secondo grado; riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Per i candidati esterni l’ammissione avviene in seguito ad esami preliminari. Commissioni d’Esame Attraverso le prove, la Commissione d’Esame sarà chiamata ad accertare i livelli di apprendimento conseguiti in relazione a ogni indirizzo di studio e la maturità acquisita al termine del percorso scolastico, anche attraverso esperienze formative svolte in altri contesti. La Commissione, a differenza di quanto avveniva fino all’a.s. 2024/2025 è composta da cinque membri invece di sette: presidente, due membri esterni di nomina ministeriale e due membri interni. Il decreto prevede inoltre risorse aggiuntive per la formazione dei commissari, inclusi aspetti legati alla gestione psicologica degli esami. Nelle intenzioni del Legislatore, le commissioni più snelle e preparate dovrebbero garantire una valutazione più equa e meno dispersiva. L’individuazione dei docenti interni non è lasciata alla discrezionalità della scuola in quanto le materie d’esame vengono definite entro il mese di gennaio da un decreto ministeriale che, per l’anno scolastico 2025/26 è stato pubblicato il 29 gennaio 2026 con il n. 13. Prove d’Esame La prima prova di Italiano è uguale per tutti gli indirizzi di studio ed è affidata al docente interno. La seconda prova attiene a discipline questo e i criteri di valutazione; prevede la possibilità di attribuire fino a tre punti integrativi al punteggio e rimanda ad un decreto ministeriale l’aggiornamento dei modelli del diploma e del curriculum. Ammissione all’esame Visti gli episodi verificatisi nel corso dell’esame di Stato dell’a.s. 2024/25, appare opportuna la precisazione che l’esame di maturità sia considerato valido solo se il candidato svolga regolarmente tutte le prove previste: due scritti nazionali, il colloquio orale e l’eventuale terza prova se prevista. Non è ammessa possibilità di presentarsi al colloquio e fare “scena muta”. Per l’ammissione agli esami sono previsti i seguenti requisiti: - voto di comportamento non inferiore al 6. Se pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame; - frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale al netto di eventuali deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti; - sufficienza in tutte le materie, ma il Consiglio di classe potrà ammettere anche studenti con una insufficienza in una materia o in un gruppo di materie, assegnando un unico voto; - aver partecipato alle prove Invalsi; - aver completato il percorso di PCTO. Il riferimento alle attività di PCTO quale requisito per l’ammissione all’esame di Stato non riguarda gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per adulti disciplinati dal DPR 263/2012. Gli studenti dei percorsi quadriennali sono ammessi se in possesso dei requisiti sopra descritti come declinati a seconda delle specificità del percorso. A richiesta degli interessati sono altresì ammessi a sostenere gli esami di maturità le studentesse e gli studenti che al termine della penultima classe del percorso quin-
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