66 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXXII - Numero 11-12 - Novembre-Dicembre 2025 grando gli estremi di un reato – alteri comunque la serenità dei rapporti tra socie/i e socie/i. 34. Nei casi cui all’art. 34 il presidente del comitato dei probiviri – investito della controversia per via telematica all’indirizzo probiviri@uciim.it – convoca immediatamente le parti e procede – insieme ai componenti il comitato – alla loro audizione anche per via telematica. Il comitato decide secondo: il diritto; la logica del paterfamilias; principi ispirati ad equità ed equilibrio. Notifica la propria decisione alla conclusione dell’audizione di cui al comma 1 della presente disposizione. La motivazione del provvedimento deve essere notificata nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla pronuncia della decisione. SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI 35. Sede di convocazione del ricorrente, e di svolgimento delle sedute di discussione avanti il comitato dei probiviri è quella della presidenza dell’U.C.I.I.M. 36. Tutti gli atti devono essere notificati all’indirizzo p.e.c. del ricorrente segnalato alla segreteria U.C.I.I.M. al momento dell’iscrizione all’U.C.I.I.M. 37. Il termine di cui agli artt. 34 comma 1 è stabilito a pena di inammissibilità del ricorso. 38. I testi di cui all’art. 33 sono allegati al presente Codice e ne fanno parte integrale. (adottato ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. n. 165/2001 e secondo le linee guida del d. P.R. n. 162/2013 e relativi regolamenti (in G.U. n. 129 del 4/6/2013 e G.U. n. 150. Del 26.6.2023) o del Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione (d.m. n. 105 del 26/4/2022). Avverso la deliberazione di revoca della qualifica di socio è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esclusione, al comitato dei probiviri che emetterà il giudizio definitivo entro trenta giorni, sentito il parere del consiglio nazionale. Al proposito il presidente o un componente da lui delegato svolge le indagini rispettando i canoni del contraddittorio Il Presidente regionale, il componente il Consiglio di presidenza, il consigliere nazionale, la/il socia/o che sia anche membro del Comitato dei probiviri risulta automaticamente – senza necessità di ricusazione – incompatibile con la funzione di componente il consiglio regionale o sezionale chiamato a conoscere un illecito disciplinare di cui all’art. 4 dello statuto. In tali ipotesi è sostituito dal primo escluso secondo la procedura di elezione prevista dal Regolamento organico nazionale. SEZIONE IV CONTROVERSIE TRA SOCI 33. Il comitato dei probiviri è investito delle controversie sorte tra socie/i e socie/i circa: a. l’interpretazione e/o l’applicazione dello Statuto; b. l’applicazione/o il rispetto del regolamento organico nazionale; c. comportamenti che ad avviso di una socia o di un socio paiono lesivi del proprio onore o della propria dignità; d. ogni altra questione che – non inte-
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