La Scuola e l'Uomo - n. 9-10- Settembre-Ottobre 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 9-10 - Settembre-Ottobre 2020 41 zione, il lavoratore dovrà continuare a fruire dell’assenza per malattia. Nel caso in cui il docente sia dichiarato dal medico temporaneamente non idoneo allo svolgimento di qualsivoglia mansione, sarà collocato d’ufficio in malattia. I docenti a tempo determinato sono esclu- si dall’applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei: per essi, nel caso di specie, potrà essere previsto solo il collocamento in malattia fino al termine in- dicato dal giudizio di inidoneità temporanea. Si segnala infine la risoluzione di una que- stione spinosa: è stata approvata la proro- ga che equipara l’assenza dal lavoro al ri- covero, con una modifica all’articolo 26 del DL Cura Italia (n. 18 del 2020, conv. in L. 27/2020), introducendo un nuovo comma 2 bis che contiene una soluzione fino al ter- mine dell’anno 2020: infatti, fino al 15 otto- bre 2020, la malattia dei docenti affetti da immunodepressione, patologie oncologiche o con terapie salvavita in corso e dei disa- bili beneficiari della L. 104 è equiparata al ricovero ospedaliero (superando così i rischi di eventuali licenziamenti), mentre dal 16 ottobre al 31 dicembre c.a. i citati lavora- tori fragili devono essere impiegati in smart working dietro esibizione di apposita certi- ficazione rilasciata dai competenti organi medico-legali. Nei casi in cui il lavoro non può essere svolto in modalità agile occorre trovare una soluzione che permetta comun- que ai docenti affetti dalle citate patologie di restare a casa adibendoli anche a una di- versa mansione o a specifiche attività di for- mazione professionale. Analizziamo più compiutamente questi ultimi casi. Riguardo il personale docente, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che concerne le utilizzazioni e le assegna- zioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA, nella versione firmata il 25 giugno 2008, stabilisce che il per- sonale docente ed educativo ricono- sciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere, a domanda, di essere utilizzato in altri compiti, tenendo conto della sua pre- parazione culturale e dell’esperienza professionale. La domanda può esse- re prodotta in qualsiasi momento del periodo di malattia purché almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea. A tal fine l’interessato sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro pari al periodo di inidoneità tempo- ranea. In tal caso l’USR competente predi- spone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, aven- do cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’artico- lo 8 del CCNI. Il docente lavoratore fragi- le potrà così essere adibito, potendo anche usufruire delle modalità di lavoro agile, se compatibili, a mansioni di servizio di biblio- teca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporto didattico ed educativo, supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e del- le tecnologie informatiche, supporto relati- vo al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attivi- tà deliberata nell’ambito del progetto d’i- stituto. L’utilizzazione può essere disposta, sempre a richiesta, anche presso altre isti- tuzioni scolastiche ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa in- tesa con i soggetti interessati, nell’ambito della stessa provincia, ma l’interessato può richiedere l’utilizzo anche in altra provin- cia. Laddove non vi sia possibilità per il DS di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle del proprio profilo professionale, sarà sua cura comunicarlo all’USR competente affinché individui la soluzione più idonea. In mancanza di una domanda di utilizza-
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