Settembre-Ottobre 2018

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 9-10 - Settembre-Ottobre 2018 attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione» oppure nella forma della permanenza in casa (art. 36 d.p.r. n. 448/1988). La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, da eseguirsi nelle forme del col‐ locamento in una comunità, può essere in‐ vece disposta soltanto quando si proceda per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della re‐ clusione non inferiore nel massimo a nove anni, nonché per taluni altri delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in fla‐ granza (art. 23 d.p.r. n. 448/1988). Se invece il minore è stato prosciolto per difetto di capacità d’intendere e di volere senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o se il minore è infra‐ quattordicenne, ai sensi dell’art. 26 r.d.l. n. 1404/1934, il pubblico ministero può pro‐ muovere l’applicazione delle misure ammi‐ nistrative di rieducazione di cui all’art. 25 r.d.l. n. 1404/1934 (3), ovvero la misura dell’affidamento ai servizi sociali oppure la misura del collocamento in una casa di rie‐ ducazione od in un istituto medico‐psicope‐ dagogico. Pertanto, qualora vi sia una situazione che consenta di esprimere un giudizio di concreta pericolosità sociale, ma non sia possibile applicare una misura di sicurezza in quanto non si rientra nella pericolosità qualificata, il Pubblico Ministero potrà fare riferimento alle misure amministrative di rieducazione. Il minore che, invece, abbia compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, è imputabile qualora venga accertato che al momento della commissione del fatto aveva la capacità di intendere e di volere; in tal caso la pena è diminuita (art. 98 c.p.). Al fi‐ ne di accertare l’imputabilità ed il grado di responsabilità il pubblico ministero ed il giudice acquisiscono elementi circa le con‐ dizioni e le risorse personali, familiari, so‐ ciali e ambientali del minorenne (art. 9 d.p.r. n. 448/1988). Il contenuto della capacità di intendere e di volere del minore viene tradizional‐ mente identificato nel concetto di maturi‐ tà, desumibile dallo «sviluppo intellettivo e dalla forza di carattere, dalla capacità di intendere certi valori etici, dall’attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall’il‐ lecito, nonché a determinarsi nella scelta dell’uno o dell’altro» (Cass., sez. I, 11.01.1988). I provvedimenti applicabili ai minorenni non imputabili: le misure di sicurezza e le misure amministrative All’imputato minorenne, anche qualora sia prosciolto in quanto non imputabile ai sensi degli artt. 97, 98 c.p., può essere ap‐ plicata una misura di sicurezza qualora sia giudicato socialmente pericoloso. La pericolosità sociale del minorenne sussiste se ricorrono le condizioni previste dall’art. 224 c.p. e «quando, per le specifi‐ che modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’im‐ putato, sussiste il concreto perico‐ lo che questi commetta delitti con uso di armi ed altri mezzi di vio‐ lenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine co‐ stituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata» (art. 37 c. II d.p.r. n. 448/1988). La misura di sicurezza «ordina‐ ria» prevista per i minorenni è quella della libertà vigilata che si applica nelle forme «inerenti alle (3) Regio Decreto Legge

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