Settembre-Ottobre 2018

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 9-10 - Settembre-Ottobre 2018 44 no dell’istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo. La denuncia va altresì effettuata anche per i minori di anni 14: se è vero infatti che prima degli anni 14 il minore non è imputa‐ bile, è però vero anche che ogni valutazio‐ ne circa il rilievo dell’imputabilità è rimessa esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Va altresì considerato che il Tribunale dei Mi‐ norenni, a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi di un reato, potrebbe valutare l’applicazione di misure extra‐penali (ex art. 25 R.D. n 1404/1934) (1). La denuncia può essere fatta sia in forma orale (presso gli uffici della Polizia di Stato o dei Carabinieri che provvederanno diret‐ tamente alla verbalizzazione ed all’inoltro all’autorità giudiziaria competente) sia in forma scritta, con indicazione chiara del denunciante e sottoscrizione della stessa. La denuncia può anche essere trasmessa direttamente alla Procura presso il Tribuna‐ le dei minorenni. Come già detto in precedenza, la segna‐ lazione a soggetti diversi, pur se tenuti a lo‐ ro volta alla denuncia, non assolve al relati‐ vo obbligo. Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al «racconto» del fatto, l’identità delle perso‐ ne coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato, ecc.) con indicazione delle persone a conoscenza dei fatti o testi‐ moni degli stessi. Anche in questo caso, la denuncia va fatta senza ritardo in rapporto alla gravità dei fatti. La comunicazione della denuncia ai geni‐ tori esercenti la potestà parentale sul mino‐ re autore del presunto reato è bene che sia «gestita» in accordo con la Procura presso il Tribunale dei Minorenni, in quanto i genitori sono attori necessari del processo minorile, posto che la legge – art 7 d.p.r. n. 448/1988 (2) – impone che l’informazione di garanzia, che «inizia» il processo penale, sia notifica‐ ta anche ad essi. La responsabilità penale dei minorenni: l’imputabilità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputa‐ bile, ovvero se era privo della capacità d’intendere e di vole‐ re (art. 85 c.p.). Il minore infraquattordicen‐ ne non è mai imputabile (art. 97 c.p.), e, in quanto persona non imputabile, in ogni stato e grado del procedimento il giu‐ dice, quando accerta che l’im‐ putato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d’ufficio, sentenza di non luo‐ go a procedere (art. 26 d.p.r. n. 448/1988). È importante sottolineare che la circo‐ stanza che l’autore di un fatto di reato sia un soggetto infraquattordicenne non fa ve‐ nir meno l’obbligo dell’incaricato di pubbli‐ co servizio o del pubblico ufficiale di de‐ nunciare il fatto di reato di cui sia venuto a conoscenza all’Autorità giudiziaria. Questa potrebbe peraltro ritenere opportuna l’ap‐ plicazione di una misura di sicurezza o di una misura amministrativa o di un provvedi‐ mento civile. (1) Regio Decreto (2) Decreto Presidente della Repubblica

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