Settembre-Ottobre 2018

43 LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 9-10 - Settembre-Ottobre 2018 È da evitare che la denuncia sia precedu‐ ta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbe comportare un «inquinamen‐ to delle prove», poiché l’acquisizione della stesse e la valutazione dell’attendibilità delle fonti di informazione sono di compe‐ tenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria. In caso di reati procedibili d’ufficio com‐ messi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, è bene che il Dirigente scolastico inoltri copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, compe‐ tente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile. La denuncia va fatta in forma scritta, an‐ che nel caso in cui l’autore del reato non sia conosciuto, attendendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull’attendibilità del fatto. In particolare, nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare, non va‐ lendo il principio di trasparenza (art 24 L. n 241/1990 e Decreto MPI n. 60/1996), non bisogna assolutamente convocare né avvisa‐ re la famiglia dell’avvenuta denuncia, rien‐ trando la segnalazione nel segreto istrutto‐ rio afferente alla fase delle indagini penali. Situazioni di pregiudizio ed ipotesi di reato nelle quali il minore è vittima Possiamo definire «situazione di pregiu‐ dizio» una qualunque situazione in cui il mi‐ nore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare o a quello extrafamiliare nel quale è inserito e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e sviluppo. Il Dirigente scolastico segnala il minore che, in base alle sue informazioni, ritiene si trovi in una situazione di pregiudizio al Re‐ sponsabile del Servizio Sociale. Spesso, tuttavia, per l’operatore scola‐ stico è difficile stabilire se si tratta di un pregiudizio legato ad una situazione fami‐ liare od extrafamiliare problematica o se ri‐ corrano anche gli estremi di un reato. In tali casi gli operatori scolastici che ne‐ cessitano di indicazioni o chiarimenti sul co‐ me gestire un situazione grave ed urgente che vede coinvolto il minore possono far ri‐ ferimento, per consultazioni informali, sia al Servizio Sociale, sia alle Forze dell’Ordi‐ ne. Tali consultazioni, però, non sostituisco‐ no né il dovere di segnalazione, né l’obbligo di denuncia. È buona prassi intessere rela‐ zioni organizzative più stabili ed istituziona‐ lizzate fra gli «attori» coinvolti nella tutela dei minori (Istituzioni scolastiche, Tribunale dei Minorenni, Servizi Sociali, Organi di Poli‐ zia, quali ad es. l’Ufficio Minori presso la Questura, ecc.) attraverso veri e propri «protocolli di intesa», diretti a regolamen‐ tare una procedura di gestione condivisa per il trattamento del disagio nelle sue va‐ rie sfaccettature, da quella meramente so‐ ciale e psicologica a quella dante luogo ad ipotesi di reato. L’utilità di tali azioni è tan‐ to maggiore quanto più riesce a mettere in sinergia le diverse competenze nel tentati‐ vo di «prendere in carico» in un sistema co‐ ordinato il minore in situazione di disagio. La denuncia di reato nel quale il minore è l’autore Nell’ambito scolastico le fattispecie di ri‐ lievo penale più frequenti riguardano il co‐ siddetto «bullismo», che di per sé non è un reato, posto che nessuna disposizione se ne occupa esplicitamente, ma si configura co‐ me somma di reati già previsti dall’ordina‐ mento, quali violenza privata, estorsione, ingiuria, diffamazione, atti persecutori e di‐ scriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pe‐ dopornografico, gli atti vandalici e di dan‐ neggiamento (ad esempio l’imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti), la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti. Il Dirigente scolastico, ricevuta notizia dal personale coinvolto nell’evento, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all’Autorità giu‐ diziaria i reati procedibili d’ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all’inter‐

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=