Settembre-Ottobre 2018

LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXV - Numero 9-10 - Settembre-Ottobre 2018 42 I minori possono essere sia vittime che autori di reato. In entrambi i casi, qua‐ lora si sia in presenza di reati procedibi‐ li d’ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa) il Di‐ rigente Scolastico ha l’obbligo di denuncia‐ re la notizia di reato all’Autorità giudizia‐ ria, pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.). Tale obbligo grava infatti sul Dirigente Sco‐ lastico in quanto riveste la «qualità» di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.). Il perso‐ nale scolastico assolve l’obbligo in questio‐ ne «riferendo», ossia segnalando per iscrit‐ to, senza ritardo al proprio Dirigente la si‐ tuazione rilevata, la «notizia di reato» di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Nell’improbabile ipotesi in cui, per as‐ senza del Dirigente o del vicario designato, ciò non fosse possibile, la denuncia non po‐ trà in nessun caso essere ritardata e verrà comunque presentata dall’insegnante che abbia avuto notizia del fatto‐reato. Il «tem‐ po» della denuncia non è istantaneo, non prevedendo comunque la norma un termine rigido e predeterminato: tuttavia, è punito il ritardo ingiustificato, che vanifichi lo sco‐ po di accertamento e repressione del reato che costituiscono la finalità della norma. Nei casi in questione, la tempestività sarà tanto maggiore, tenuto conto soprattutto dell’esposizione a rischio del minore vittima del reato. Nell’ambito scolastico le fattispecie più significative di reati in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio so‐ Le richieste devono essere indirizzate a: consulenza@uciim.it LEGISLAZIONE SCOLASTICA Responsabilità penale e minori: il ruolo del dirigente scolastico no: la «violazione di obblighi di assistenza familiare» (art. 570 c. 2 c.p.), l’«abuso dei mezzi di correzione» (art. 571 c.p.), i «mal‐ trattamenti in famiglia o verso fanciulli» (art. 572 c.p.), le «lesioni personali» con prognosi superiore a 20 giorni o con progno‐ si di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582 c.p.), l’«abbandono di perso‐ ne minori o incapaci» (art. 591 c.p.). Il Dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico che ha raccolto la se‐ gnalazione o ha fatto l’osservazione del fat‐ to di reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Poli‐ zia Giudiziaria del territorio (Polizia di Sta‐ to, Carabinieri). La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assol‐ ve al relativo obbligo. Avv. Antonino Tornambè, socio della sezione di Monreale (PA)

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