Luglio-Agosto-2013
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2013 XVI nenti dei consigli devono attenersi nei loro regolamenti agli stessi dettami statutari e alle stesse disposizioni del presente regola- mento organico nazionale concernenti i consigli sezionali e i consigli regionali. Parte VIII PRESIDENTI EMERITI Art. 28 Presidenti emeriti nazionali 1. 1. Il Consiglio nazionale può nominare pre- sidenti emeriti i presidenti nazionali che si sono particolarmente distinti per una si- gnificativa opera associativa, principal- mente nell’espletamento della carica di presidente. Art. 29 Presidenti emeriti delle regioni e delle sezioni 1. Le regioni e le sezioni possono nominare presidenti emeriti in base a quanto previsto nel proprio regolamento locale e/o ordina- mento proprio. Art. 30 Presidenti emeriti dei raggruppa- menti tra sezioni 1. I raggruppamento tra sezioni, se prevedono organi propri, possono nominare presidenti emeriti in base a quanto previsto nel pro- prio regolamento locale. Parte IX DENOMINAZIONE Art. 31 Denominazione della sezione 1. Nella carta intestata sezionale, nei pro- grammi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denomi- nazione della sezione è la seguente: UCIIM Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori Sezione di Per la sezione che sia intitolata si aggiunge il nome della personalità a cui è dedicata. Art. 32 Denominazione dei raggruppamenti tra sezioni 1. Nella carta intestata dei raggruppamenti tra sezioni, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene ne- cessario la denominazione dei raggruppa- menti tra sezioni è la seguente: UCIIM – RAGGRUPPAMENTO TRA SEZIONI NOME DEL RAGGRUPPAMENTO Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori Art. 33 Denominazione della regione 1. Nella carta intestata regionale, nei pro- grammi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denomi- nazione della Regione è la seguente: UCIIM – NOME DELLA REGIONE Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori Art. 34 Denominazione nazionale 1. Nella carta intestata nazionale, nei pro- grammi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denomi- nazione nazionale è la seguente: UCIIM Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori Parte X NORME TRANSITORIE Art. 35 Prima applicazione dello statuto e del regolamento organico nazionale 1. Per l’anno sociale 2013, per quanto riguar- da i rinnovi degli organi locali si applicano ancora le disposizioni del precedente statu- to e del precedente regolamento organico, per uniformità con i rinnovi che hanno pre- ceduto il congresso nazionale. 2. In prima applicazione del presente regola- mento organico nazionale il livello provin- ciale rimane invariato, se ogni sezione non decide diversamente. 3. Gli organi eletti negli anni sociali 2012 e 2013 avranno durata quadriennale. 4. I mandati dei presidenti in carica all’entra- ta in vigore del presente regolamento orga- nico nazionale sono regolati dall’art. 16, comma 2 dello statuto. Approvato dal Consiglio Nazionale nella sedu- ta del 25 aprile 2013
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