Luglio-Agosto-2013

XV LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2013 gati eletti per ogni lista avviene con il me- todo proporzionale puro. 10. La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente del congresso regionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione. 11. Il presidente regionale rilascia ad ogni de- legato al congresso nazionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore. Art. 25 Congresso nazionale 1. Un delegato regionale assente al congresso nazionale può farsi rappresentare, con de- lega scritta, da un altro delegato della stessa regione. 2. Non è ammessa più di una delega alla stes- sa persona. 3. I voti dei delegati regionali assenti, che non hanno prodotto delega, vengono distri- buiti tra i delegati della stessa regione, in ordine di elezione. affinché ognuno, eccet- to chi ha avuto attribuito i resti, abbia un multiplo di 30. 4. Se una regione non ha nessun delegato pre- sente i voti vanno persi. 5. I candidati presidenti devono presentare alla commissione elettorale nazionale la lo- ro candidatura e quella dei loro vicepresi- denti, di cui uno con funzione vicaria, sot- toscritta da delegati rappresentanti almeno 500 soci e firmata per accettazione da loro e dai loro candidati vicepresidenti, di cui uno con funzione vicaria, insieme al loro motto e al loro programma. 6. Se alla scadenza dei termini di presentazio- ne delle candidature vi è la candidatura di un solo presidente, il congresso, con deci- sione presa all’unanimità, può procedere all’elezione per acclamazione. 7. Le liste dei candidati consiglieri nazionali, probiviri e revisori dei conti devono essere presentate alla commissione elettorale na- zionale. Ogni lista deve avere un motto e un programma. 8. Per ogni tipo di elezione si possono presen- tare una o più liste. 9. Ogni lista deve essere presentata da delegati rappresentanti almeno 500 soci e deve esse- re firmata per accettazione dai candidati. 10. Ogni candidato consigliere nazionale, pro- boviro o revisore dei conti per essere inse- rito in lista deve essere presentato da de- legati rappresentanti almeno 100 voti. 11. In caso di più liste per ogni tipo di elezio- ne ogni lista non può essere composta da più di 14 candidati per l’elezione del con- siglio nazionale e da non più di 5 candida- ti rispettivamente per le elezioni del co- mitato dei probiviri e per il collegio dei revisori dei conti. 12. Si può esprimere un numero massimo di 7 preferenze per l’elezione del consiglio na- zionale e di 2 preferenze per le elezioni del comitato dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti. 13. In caso di più liste per ogni tipo di elezio- ne, l’attribuzione degli eletti per ogni li- sta avviene con il metodo proporzionale puro. 14. La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente di turno del congresso na- zionale, dopo la lettura dei risultati elet- torali da parte del presidente della com- missione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione. Parte VII NORME COMUNI ALLE SEZIONI, ALLE REGIONI E AI RAGGRUPPAMENTI TRA SEZIONI CHE PREVEDONO ORGANI PROPRI Art. 26 Componenti dei consigli sezionali e dei consigli regionali 1. I consigli sezionali e i consigli regionali de- vono prevedere i segretari e possono pre- vedere gli amministratori, in caso di ordi- namento proprio, i delegati delle attività e gli esperti. 2. I segretari, se non consiglieri, partecipano ai consigli sezionali e ai consigli regionali con diritto di parola e voto consultivo. 3. Gli amministratori, eventualmente previsti, se non consiglieri, partecipano ai consigli sezionali e ai consigli regionali con diritto di parola e voto consultivo. 4. I delegati delle attività, eventualmente previsti, se non consiglieri, partecipano ai consigli sezionali e ai consigli regionali solo con il diritto di parola. 5. Eventuali esperti partecipano ai consigli se- zionali e ai consigli regionali solo con il di- ritto di parola. Art. 27 Componenti dei consigli dei raggrup- pamenti tra sezioni che prevedono organi propri 1. I raggruppamenti tra sezioni che prevedono organi propri per quanto riguarda i compo-

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