Luglio-Agosto-2013

IX LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXX - Numero 7-8 - Luglio-Agosto 2013 10. Delibera la natura e la modalità della par- tecipazione della sezione ad organismi di livello locale. 11. Favorisce il dialogo interassociativo. 12. Delibera l’accettazione dei nuovi soci. 13. Propone al consiglio regionale la revoca della qualifica di socio per gravi e com- provate violazioni dello statuto e dei re- golamenti dell’associazione. 14. Alle sedute del consiglio partecipa il con- sulente ecclesiastico sezionale, con diritto di parola e voto consultivo. Il consulente ecclesiastico sezionale è nominato secon- do quanto previsto dal regolamento sezio- nale e/o dall’ordinamento proprio sezio- nale. 15. In caso di ordinamento proprio nomina un amministratore tra i soci della sezione. 16. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla sua sostitu- zione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del consiglio sezionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un consigliere si sia assen- tato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute. 17. La convocazione del consiglio deve perve- nire ai presidenti nazionale e regionale, i quali possono partecipare al consiglio solo con il diritto di parola. 18. Al consiglio sezionale sono invitati i consi- glieri nazionali e regionali iscritti nella se- zione, che partecipano al consiglio con il solo diritto di parola. 19. I verbali del consiglio devono essere ac- cessibili a tutti i soci. Art. 9 Costituzione di una nuova sezione 1. Una sezione si può costituire, su proposta del consiglio regionale e con l’autorizzazio- ne del consiglio nazionale, quando vi siano almeno 10 iscritti. 2. Il presidente regionale incarica un respon- sabile locale per collaborare con lui alla costituzione di una nuova sezione. 3. Il responsabile incaricato regge la sezione nel lasso di tempo intercorrente tra il rico- noscimento della sezione da parte del con- siglio nazionale e l’elezione degli organi se- zionali 4. Entro 30 giorni dalla costituzione di una nuova sezione, il presidente regionale indi- ce l’assemblea sezionale per l’elezione de- gli organi sezionali. 5. Nei grandi centri il consiglio nazionale può autorizzare la costituzione di più sezioni. Art. 10 Gruppo aggregato 1. Il consiglio regionale può autorizzare la co- stituzione di un gruppo aggregato ad una sezione se è composto almeno da 5 soci. 2. Il gruppo aggregato non si può costituire in una città già sede di sezione. Parte III AMBITO REGIONALE Art. 11 Regolamento regionale ed eventuale ordinamento proprio 1. Ogni regione si dota di un regolamento re- gionale, che deve essere coerente con le finalità associative, i dettami statutari e le indicazioni del regolamento organico nazio- nale. 2. Le regioni devono dotarsi del regolamento regionale entro il 31 dicembre 2013. 3. Le regioni che non approvano, entro i ter- mini stabiliti, il regolamento regionale, so- no tenuti ad adottare il regolamento regio- nale deliberato dal consiglio nazionale per le regioni inadempienti. 4. Il consiglio regionale può approvare ed adottare un ordinamento proprio, nei limiti consentiti dallo statuto e dal presente re- golamento organico nazionale. L’ordina- mento proprio è validamente applicabile dopo la comunicazione al consiglio naziona- le, la verifica di legittimità da parte dello stesso organo ai sensi dello statuto e del regolamento organico nazionale e la rego- lare registrazione presso l’agenzia delle en- trate con l’attribuzione del numero di codi- ce fiscale. Art. 12 Congresso regionale 1. Il congresso regionale è indetto ordinaria- mente ogni 4 anni, almeno 50 giorni prima della sua celebrazione, dal presidente re- gionale e in via straordinaria in base a quanto previsto dal regolamento regionale e/o dall’ordinamento proprio regionale. 2. L’avviso di convocazione contenente la da- ta, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno del congresso, deliberati dal consiglio regiona- le, deve pervenire ai soci della regione per lettera o per e-mail. 3. Al congresso regionale partecipano con di- ritto di voto i delegati eletti dalle assem- blee sezionali. 4. Il congresso è validamente costituito in pri- ma convocazione se è rappresentata alme- no la metà più uno dei soci della regione; in seconda convocazione, almeno 24 ore

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxOTA=