La Scuola e l'Uomo - n. 6 - Giugno 2020
LA SCUOLA E L’UOMO - Anno LXXVII - Numero 6 - Giugno 2020 13 terno dell’Unione Europea, la quale «costi- tuisce la pietra angolare della cittadinanza dell’Unione». Tuttavia, senza addentrarci nell’evolu- zione costituzionale dei trattati del secon- do dopoguerra, occorre sottolineare che il punto in comune tra dottrina giuridica e giurisprudenza sembra quello di cercare un equilibrio naturale tra la sovranità statale e la condizione normativa dei singoli individui. In questo modo, se da una parte si è tentato di produrre le condizioni necessarie per defi- nire una linea normativa statale sulla regola- mentazione dei flussi migra- tori e, più in generale, della condizione dello straniero; dall’altra parte, l’evoluzio- ne del diritto internazionale in senso estensivo ha pro- dotto un’ampia elaborazio- ne teorica, la quale ha de- finito una essenziale trasfor- mazione socio-giuridica del concetto di cittadinanza de- clinata nella fattispecie nor- mativa dello Stato-nazione. «Il baricentro dei diritti non sembra più coincide- re (come avveniva nell’Ot- to-Novecento) con lo Stato- nazione. e l’Unione Europea si propone in effetti come un nuovo ordine giuridico che trova nei diritti il proprio perno» (Costa, p. 148). In tal modo, la cittadinanza intesa co- me insieme di diritti, doveri e partecipazio- ne alla comunità nazionale, può, in linea di principio, essere definita come un fenomeno pluralistico, il quale non può essere limitato alla sola sfera nazionale. Si forma così una concezione della cittadinanza a più livelli, la quale non segue una struttura gerarchi- ca ma si realizza in relazione al contesto so- cio-politico. In sostanza, sul piano particola- re dell’Unione europea si impone l’esigenza di completare il processo di armonizzazione culturale e di integrazione giuridica che di- sciplini un discorso pubblico europeo (Cfr., J. Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica , Feltrinelli, Bologna, 2013, p. 162 ss.) finalizzato alla realizzazione di una comunità politica europea. sopranazionale: sono questi i principi ispira- tori delle costituzioni europee del secondo dopoguerra come la Dichiarazione del 1948» (Costa, p. 147). Tale prassi, attribuendo al singolo citta- dino una completa soggettività giuridica di carattere internazionale, livella il processo di costituzione della formazione della cit- tadinanza. In altre parole, ora, è il sistema giuridico internazionale che incorpora la struttura statale della cittadinanza, in quan- to è il modello nazionale che integra l’appa- rato sovranazionale: la visione di una poli- tica internazionale governa- ta dall’universo particolare nazionale è stata superata dalla vocazione universalista dei diritti. Dunque, l’idea di cittadinanza da categoria strettamente legata alla vi- ta dello Stato, compie una trasformazione fuori dallo Stato seppur restando un aspetto giuridico propria- mente statuale. In sostanza, con il ricono- scimento dei diritti univer- sali dell’uomo, la questio- ne della cittadinanza non riguarda più solamente il cittadino di una nazione ma anche la condizione propria dello straniero, inquadran- do, sulla scia dell’universalizzazione dei diritti, la cittadinanza come una necessità «morale» dell’uomo e non più, o non so- lo, come prerogativa della nazione (in tale prospettiva torna, quindi, l’idea dei diritti morali elaborata da J. S. Mill). Per un altro verso, questo riconoscimento dei diritti del cittadino-straniero è funzionale anche alla dimensione economica delle nuove esigenze dell’età globale, in cui gli spostamenti degli individui sono una fattispecie regolamentata dai Trattati internazionali: si veda, in parti- colare, l’art. 3 par. 2, del Trattato sull’Unio- ne europea (TUE) e l’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); nonché, i titoli IV e V TFUE e l’art. 45 del- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dove si stabilisce la «libera circo- lazione e soggiorno delle persone» all’in-
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